Sostituzione, rappresentazione e accrescimento – indice:
- Cosa sono
- La sostituzione
- La rappresentazione
- L’accrescimento
- La trasmissione del diritto di accettare
- Rapporti fra istituti
Al momento dell’apertura della successione non è sempre detto che chi è chiamato all’eredità possa o voglia accettarla. Ci sono infatti varie ipotesi in cui chi è chiamato all’eredità ne è impedito nell’accettazione o si trova nella non volontà di accettare. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il chiamato muoia prima dell’apertura della successione e dunque non possa accettare. O al caso in cui si rinunci all’eredità con l’evidente manifestazione della volontà di non accettare.
Per tali casi in cui il chiamato all’eredità non può o non vuole accertarla il legislatore ha previsto che soggetti ulteriori rispetto ai chiamati possano subentrare nel diritto di accettare l’eredità di chi lo non ha esercitato. Tale subentro nel diritto può avvenire in tre modi ovvero tramite tre istituti previsti dal legislatore:
- la sostituzione testamentaria;
- la rappresentazione e
- l’accrescimento.
Che cosa sono gli istituti della sostituzione rappresentazione e accrescimento
Gli istituti della sostituzione rappresentazione e accrescimento sono gli strumenti messi a disposizione dal legislatore per consentire che a successione aperta si possano individuare soggetti ulteriori ai chiamati all’eredità che non possano o non vogliano accettare.
Tali istituti sono stati pensati sia per la successione legittima che per quella testamentaria. Per essere più precisi, gli istituti della sostituzione e dell’accrescimento sono rivolti alla successione testamentaria mentre la rappresentazione si applica ad entrambe. Operando un’altra distinzione sostituzione rappresentazione e accrescimento si applicano sia che si tratti di successione a titolo universale che particolare (legato).
Il codice civile disciplina gli istituti nelle seguenti norme:
- agli articoli 688-699 per la sostituzione testamentaria che si suddivide in sostituzione ordinaria e fedecommissaria;
- nelle disposizioni contenute agli articoli 467-469 per la rappresentazione e
- dall’articolo 674 al 678 per quanto riguarda l’accrescimento.
La sostituzione testamentaria
L’istituto della sostituzione si colloca nell’ambito della successione testamentaria e nella relativo titolo secondo ad essa dedicata del libro secondo dal codice civile. Si distinguono due tipi di sostituzione testamentaria: quella ordinaria e quelle fedecommissaria.
In entrambe le fattispecie il legislatore offre al testatore la possibilità di individuare un sostituto del primo chiamato all’eredità. Le due figure presentano tuttavia delle differenze.
Ordinaria
La prima è definita all’articolo 688 del codice civile il quale recita: “Il testatore può sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità“. Come già accennato l’istituto opera sia nella successione a titolo particolare che a titolo universale. I risvolti nei due casi pertanto saranno i seguenti:
- nel caso in cui il de cuius avesse disposto a titolo particolare istituendo un legatario nominerà nel testamento un soggetto terzo rispetto al legatario che potrà acquistare il diritto di accettare il legato in luogo del primo legatario istituito che ha rinunciato all’eredità o non ha potuto accettarla;
- se invece il de cuius ha disposto a titolo universale per il caso in cui il primo soggetto designato come erede non possa o non voglia accettare l’eredità nominerà un soggetto diverso da questi come subentrante nel diritto di accettare l’eredità sempre in qualità di erede.
Fedecommissaria
La sostituzione fedecommissaria invece trova origine nell’articolo 692 del codice civile. Si tratta sempre di una forma di sostituzione testamentaria in cui tuttavia assume rilevanza, rispetto alla sostituzione ordinaria, il momento in cui la sostituzione produce effetti.
L’istituto infatti prevede che il testatore designi due soggetti come eredi o legatari: ciò avviene anche nella sostituzione ordinaria ma in quella fedecommissaria il secondo soggetto istituito potrà acquistare il diritto di accettare solo a seguito della morte del primo.
Il fedecommesso infine si distingue dalla sostituzione ordinaria per finalità. Nel nostro ordinamento infatti è ammesso solo il fedecommesso assistenziale ovvero quello diretto all’assistenza e alla cura di determinati soggetti incapaci individuati dal legislatore.
La rappresentazione
L’istituto della rappresentazione è definito all’articolo 467 del codice civile:
“La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale”.
La sua collocazione tra le disposizioni comuni ad entrambe le due tipologie di successioni (testamentaria e legittima), oltre che al testo della norma, lascia intendere che l’istituto si applica ad entrambe.
Nella successione legittima la rappresentazione consente il subentro di un discendente nel luogo e nel grado dell’ascendente chiamato all’eredità che non possa o non voglia accettarla. Qualora si applichi la rappresentazione l’ascendente viene chiamato rappresentato e il discendente rappresentate. I soggetti che possono essere chiamati come tali sono individuati dalla legge.
Come si ricava dal secondo comma, nella successione testamentaria la rappresentazione soccorre quando il testatore non ha usufruito dell’istituto della sostituzione ovvero non ha provveduto per il caso in cui il chiamato non voglia o non possa accettare l’eredità o il legato. L’istituto della sostituzione infatti prevale su quello della rappresentazione. La rappresentazione invece, come si vedrà nelle righe successive, prevale sull’istituto dell’accrescimento.
Con riferimento all’ulteriore distinzione sulla successione testamentaria la rappresentazione si applica sia all’istituzione a titolo di erede (quella universale) sia all’istituzione del legato (quella a titolo particolare).
L’accrescimento
La disciplina dell’accrescimento è distinta nel codice civile a seconda che l’istituto riguardi i coeredi o i legatari.
Il primo caso è disciplinato all’articolo 674 del codice civile il quale recita:
“Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.”
Il secondo caso invece dall’articolo 675 del codice civile il quale precisa rispetto ai legatari che:
“L’accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.”
L’accrescimento si applica in via residuale rispetto all’applicazione degli istituti della sostituzione e della rappresentazione che prevalgono su di esso.
A differenza degli altri istituti l’accrescimento presuppone che ci siano più chiamati all’eredità (coeredi) o che il testatore abbia legato lo stesso bene a più soggetti (collegatari).
Quali sono gli effetti dell’accrescimento? Nel caso in cui tra i coeredi o i collegatari uno di questi non voglia o non possa accettare l’eredità o non voglia conservare il legato o non possa acquistarne la propria quota, la porzione oggetto di rinuncia o di impossibilità di accettazione si accresce a quella degli altri coeredi o collegatari.
La trasmissione del diritto di accettare l’eredità: rapporti con sostituzione rappresentazione e accrescimento
Viene in rilievo inoltre in quanto presenta dei collegamenti con gli istituti in esame l’istituto della trasmissione del diritto di accettare.
Ai sensi dell’articolo 479 del codice civile: “Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta”.
Si può affermare con sicurezza che tale istituto prevale sia sulla rappresentazione che sull’accrescimento. Non si verificano infatti i presupposti necessari per l’applicazione degli altri due istituti con l’automatico subentro del trasmissario nel posto del trasmittente.
Non si può dire lo stesso con riguardo alla sostituzione. Ci sono ancora infatti opinione contrapposte:
- chi da un lato sostiene che la trasmissione prevale sulla sostituzione perché basandosi l’istituto su ragioni tecniche e non sulla presunta volontà del de cuius non si originerebbero i presupposti affinché operi la sostituzione;
- dall’altro lato altri hanno sostenuto la prevalenza della sostituzione sulla trasmissione dando maggior rilievo alla volontà espressa dal testore con la nomina del sostituito piuttosto che a quella presunta di preferire come erede il trasmissario.
Rapporti tra sostituzione rappresentazione e accrescimento
Come si accennava in precedenza, la sostituzione ordinaria è l’istituto che prevale sia sulla rappresentazione che sull’accrescimento. La prevalenza della sostituzione sull’accrescimento è inoltre enunciata dalla legge stessa. Al terzo comma dell’articolo 674 del codice civile infatti è affermato che “L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore”.
La rappresentazione prevale sull’accrescimento ma non dunque sulla sostituzione. Ed anche con riferimento a ciò l’ultimo comma dell’articolo 674 del codice civile afferma che “È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione “.
L’accrescimento dunque si applica solo in via residuale quando non operano gli altri istituti.