Cosa fare in caso di stalking – indice:
Quando si parla generalmente di stalking, nell’ordinamento giuridico italiano si fa sicuramente riferimento all’articolo 612-bis del codice penale introdotto nel 2009, dal “decreto sicurezza”: l’articolo fa più precisamente riferimento a “atti persecutori“, si tratta di un delitto ed è sanzionato severamente, con la reclusione da 6 mesi a quattro anni.
Per capire se ci si trova di fronte al reato di stalking è necessario innanzi tutto considerare come la giurisprudenza non abbia ritenuto sufficiente il manifestarsi di un isolato episodio a carattere persecutorio per delinearlo. Deve invece trattarsi di condotte vessatorie sul genere di molestie, minacce o più in generale di tutti quei comportamenti lesivi che inducano nel caso concreto a danno della vittima, una situazione psicologica di particolare disagio o turbamento. Il reato di stalking deve poi ritenersi speciale rispetto a reati sul genere di molestie o violenza privata, del quale lo staking costituisce senz’altro una manifestazione più grave e sanzionata ben più gravemente dal legislatore.
Vari tipi di atti persecutori
Tale reato non si configura necessariamente nel caso in cui la persona offesa sia partner o ex partner dell’agente. Sebbene, nella casistica, circa il 75% delle persone offese sia rappresentata da soggetti di sesso femminile, la giurisprudenza sullo stalking, nel corso di questi anni ha preso in considerazione e sanzionato vari tipi di atti persecutori, come casi di cosiddetto “stalking condominiale“, che si configura a danno di un condomino da parte di un proprio omologo, di “stalking occupazionale” che si configura invece sul luogo di lavoro a danno di un collega o di un subordinato, di “stalking familiare“, ove gli atti persecutori siano posti in essere nell’ambito di un nucleo familiare ed anche di “cyberstalking“, ove invece il mezzo utilizzato a danno della persona offesa sia un mezzo informatico.
Per quanto invece attiene alle condotte che, se reiterate, configurino tale reato, possono essere le più varie: dalle telefonate agli appostamenti sotto casa, dall’utilizzo molesto di mezzi di comunicazione telefonica ed informatica al seguire la persona offesa in luoghi pubblici, o spiare la stessa attraverso altri mezzi, o peggio, al reiterato tentativo di contatto fisico o di qualsivoglia altro tipo. Tali condotte, per configurare il reato di atti persecutori, devono comunque ingenerare nella persona offesa uno stato di disagio psicologico, una situazione emotivamente alterata a causa di tali condotte, un’alterazione delle proprie abitudini e del proprio modo di vivere, o, più in generale, un sentore di oppressione ed ossessione cagionate da tali comportamenti persecutori.
Come comportarsi e difendersi con i due strumenti giuridici: la querela e l’ammonimento del questore
Data la singolarità della fattispecie il legislatore ha differenziato le tutele percorribili da chi è vittima dello stalking. Gli strumenti giuridici, fatta salva la tutela risarcitoria comunque attivabile nel processo penale, sono quelli della querela di parte e dell‘ammonimento del questore.
- Fra i rimedi giuridici, quello che sicuramente è il più comune al fine di tutelarsi è quello della querela di parte, che potrà essere proposta entro il termine di sei mesi decorrente dalla data dell’ultimo atto persecutorio subito. Attraverso una querela si metterà innanzi tutto a conoscenza la pubblica autorità del comportamento dello stalker, ed in secondo luogo si manifesterà allo la volontà repressiva nei riguardi di tali comportamenti. La querela non ha alcun costo e non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
- Data la particolarità degli “atti persecutori”, l’ordinamento ha messo a disposizione anche taluni strumenti innovativi, di non irrilevante rilievo pratico, atti ad incidere su fattispecie di questo tipo prima di adire l’autorità giudiziaria: si sta facendo riferimento al nuovo “ammonimento del Questore“, attraverso il quale il Questore, qualora ne ravvisi l’opportunità in base alle segnalazioni fatte dal perseguitato, ammonisce il persecutore diffidandolo dal continuare a porre in essere attività di stalking e persecutorie. La valutazione in ordine ai rimedi specifici, giuridici o meno, da adottare nel caso concreto sono tanto delicati quanto la fattispecie di cui trattasi.
Per una valutazione di un caso specifico è possibile chiedere una consulenza legale personalizzata sul reato di stalking.