Superbonus 110 % – indice:
- Cos’è
- Chi può usufruirne
- Su quali immobili
- Per quali interventi
- La detrazione 110%
- Le modalità di fruizione
- La cessione del credito
- Lo sconto in fattura
- L’iva agevolata
L’amministrazione finanziaria dello Stato italiano si trova ormai da mesi impegnata nel rendere operativo l’utilizzo del Superbonus 110% previsto dall’articolo 119 del decreto legge 34/2020. L’intervento del legislatore ha avuto lo scopo di sostenere le imprese, il lavoro e le politiche sociali affiancando questa misura agevolativa a quelle già previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. La detrazione del 110% accompagna infatti quelle già previste dall’articolo 16-bis del predetto Testo Unico per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici che spaziano da una percentuale del 50 all’85 percento.
Il cosiddetto Decreto Rilancio tuttavia non ha mancato di rendere l’agevolazione per alcuni aspetti onerosa se si opta, al posto di usufruire direttamente della detrazione in dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito d’imposta. L’altra possibilità infine offerta al contribuente in luogo della detrazione diretta d’imposta è lo sconto in fattura. Queste nuove modalità di fruizione dell’agevolazione inoltre sono state estese anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, restauro delle facciate ed altri interventi.
Dopo aver ampiamente illustrato cos’è il Superbonus 110%, chi ne può usufruire e per quali lavori, si passerà ad analizzare gli strumenti di fruizione di tale agevolazione fiscale e le certificazioni necessarie per la sua fruizione.
Cos’è il superbonus 110 %
Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale che lo stato ha concesso a determinati contribuenti per lo svolgimento di lavori diretti ad aumentare i livelli di efficienza energetica degli edifici ed a rendere gli stessi più resistenti agli eventi sismici. È una misura introdotta dal decreto legge n. 34/2020, chiamato Decreto Rilancio e regolamentata anche dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2020 e da una Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020.
Come si vedrà in seguito, il Decreto Rilancio pone una serie di condizioni affinché si possa usufruire dell’agevolazione. In particolare tali condizioni riguardano:
- l’indicazione di determinati edifici e parti di edifici per i quali si può ottenere l’agevolazione;
- le tipologie di interventi che danno accesso al beneficio. L’amministrazione finanziaria distingue tra interventi trainanti e trainati;
- le modalità di fruizione dell’agevolazione sia che si utilizzi la detrazione d’imposta diretta che lo sconto in fattura o la cessione del credito;
- il rispetto di determinati requisiti e l’ottenimento di determinati risultati;
- l’ottenimento e l’invio all’Agenzia delle entrate di documentazione dalla stessa indicata.
Nel corso dell’approfondimento si tratteranno ampiamente ciascuno di questi aspetti.
L’agevolazione può essere fruita per le spese sostenute dal contribuente e debitamente documentate nel periodo tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Chi può usufruire dell’agevolazione
L’ambito di applicazione della normativa sotto il profilo soggettivo individua quali destinatari dell’agevolazione:
- i condomini;
- le persone fisiche, non nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
- gli Istituti autonomi case popolari ed enti che perseguono le stesse finalità (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
- le associazioni o società sportive dilettantistiche solo per gli immobili o parti di adibiti a spogliatoi.
Il soggetto cui spetta la detrazione è chi possiede o detiene l’immobile su cui si svolge l’intervento. Tale soggetto dev’essere in possesso di un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o quando sostiene le spese che certifichi:
- la proprietà o la nuda proprietà o altro diritto reale di godimento;
- la detenzione dell’immobile tramite un contratto di locazione o di comodato debitamente registrato e il consenso del proprietario o dei familiari del detentore o possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori.
Precisazioni sul condominio
Si ha condominio ai fini della fruizione dell’agevolazione quando le parti comuni dell’edificio sono di proprietà di almeno due diversi proprietari di singole unità immobiliari. Non si ha invece condominio se le singole unità immobiliari di un edificio sono di proprietà di un unico soggetto o di più soggetti comproprietari.
Per quanto riguarda la delibera dell’assemblea condominiale per l’approvazione dei lavori si ritiene valida a due condizioni:
- è stata approvata da almeno la maggioranza degli intervenuti;
- che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Su quali e parti di immobili si può usufruire del Superbonus 110 %
Nel Decreto Rilancio e nel decreto del MEF 06/08/2020 è specificato su quali immobili e parti di immobili possano essere eseguiti i lavori usufruendo dell’agevolazione. Li si elenca qui di seguito:
- le parti comuni di edifici definite ai sensi del decreto del Mef 06/08/2020;
- gli edifici unifamiliari;
- le unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- singole unità immobiliari all’interno di un condominio e relative pertinenze.
Gli interventi che danno diritto all’agevolazione: trainanti e trainati
L’amministrazione finanziaria ha suddiviso gli interventi previsti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio che danno diritto alla detrazione in due tipologie.
Quelli “trainanti”
Gli interventi trainanti sono:
- quelli di cui alla lettera a) del primo comma della norma ovvero gli “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”.
- quelli previsti alle successive lettera b) e c) ovvero di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione sulle parti comuni degli edifici ovvero in edifici unifamiliari o in quelli plurifamiliari nelle loro singole unità abitative;
- gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, ovvero trattasi di interventi antisismici.
Sono previsti dei requisiti specifici per gli interventi di isolamento termico. Tali interventi infatti devono essere eseguiti:
- attenendosi ai requisiti previsti da apposito decreto del MEF;
- garantendo il conseguimento di almeno due classi energetiche in più di quella di partenza grazie all’effettuazione dei lavori. Tale miglioramento dev’essere attestato dall’APE (attestato di prestazione energetica).
Gli interventi “trainati”
La detrazione del 110% spetta inoltre ad altri interventi definiti trainati purché vengano eseguiti congiuntamente ad uno dei lavori trainanti. Si tratta dei seguenti interventi:
- quelli che danno diritto all’ecobonus ovvero agli interventi di riqualificazione energetica;
- l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui al decreto legge n. 63/2013;
- l’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a),b), c) e d),del Dpr n. 412/1993;
- contestualmente o successivamente ad uno degli interventi trainanti, l’installazione di sistemi di accumulo negli impianti fotovoltaici.
A quanto ammonta la detrazione del Superbonus 110 % e come ottenerla
Ai sensi del primo comma dell’articolo 119 del Decreto Rilancio la detrazione è pari al 110% “per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”.
In base ai principi fiscali che regolano le detrazioni d’imposta la detrazione è usufruibile nei limiti dell’imposta annua risultante dalla dichiarazione dei redditi. L’eccedenza della detrazione rispetto all’imposta annua non può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi.
Per ottenere la detrazione bisogna produrre ed inviare all’Agenzia delle entrate apposita documentazione consistente in:
- un visto di conformità prodotto da un intermediario abilitato alla comunicazione telematica con l’agenzia delle entrate e attestante l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
- la certificazione dei tecnici e degli operatori addetti ai lavori attestante che sono state rispettati i requisiti tecnici per l’ottenimento dell’agevolazione relativamente agli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico e che sono state sostenute spese congrue agli interventi agevolati.
Le modalità di fruizione del Superbonus 110 %
Come si diceva nell’introduzione l’agevolazione può essere fruita mediante
- detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi;
- cessione del credito d’imposta;
- sconto in fattura.
A stabilire la possibilità di trasformare la detrazione fiscale in sconto sul corrispettivo dovuto o in cessione del credito d’imposta è l’articolo 121 del Decreto Rilancio.
Si può optare per la trasformazione con riferimento ai seguenti interventi:
- quelli di recupero del patrimonio edilizio previsti dal Tuir. Si tratta ovvero di spese per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari;
- riqualificazione energetica ai sensi del decreto legge 63/2013;
- di resa antisismica degli edifici ai sensi del medesimo decreto suddetto;
- quelli rientranti nel cosiddetto bonus facciate;
- l’installazione di impianti fotovoltaici;
- quelli sulle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
La cessione del credito d’imposta
L’articolo 121, primo comma, lettera b), del Decreto Rilancio afferma che chi sostiene negli anni 2020 e 2021 le spese suddette può in luogo di usufruire della detrazione d’imposta optare per la “trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”.
La cessione del credito, che avviene secondo la disciplina prevista per l’istituto dal Codice civile agli articoli 1260 e seguenti, può avvenire pertanto nei confronti di:
- fornitori di beni e servizi ingaggiati per lo svolgimento delle opere e dei lavori;
- altri soggetti;
- istituti di credito e intermediari finanziari.
Tale modalità di fruizione dell’agevolazione è vantaggiosa in quanto, rispetto all’utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi, consente al contribuente di ricavare la liquidità necessaria dal prezzo di cessione del credito.
Il cessionario del credito ne può usufruire ai sensi del terzo comma dell’articolo 121 del Decreto Rilancio:
- in compensazione orizzontale in f24 sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
- con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
Non mancano tuttavia dei limiti all’utilizzo del credito da parte del cessionario: non potrà infatti utilizzare la quota di credito non fruita negli anni successivi né chiederne il rimborso.
Superbonus 110 % e banche
L’articolo 121 del Decreto Rilancio, come si è già accennato, prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta alle banche. Tali istituti di credito hanno pertanto già iniziato a pubblicare delle proposte per la cessione dei crediti.
Ad esempio Banca Unicredit ha reso noti i prezzi ai quali acquista i crediti fiscali di persone fisiche, imprese e condomini. L’istituto ha stabilito un prezzo di acquisto pari a 102 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato. L’operazione comporta l’erogazione di un finanziamento da parte della banca al soggetto che deve sostenere i lavori per la copertura delle spese. Si procede dunque all’apertura di un conto corrente presso la banca medesima cui successivamente destinare i proventi derivanti dalla cessione del credito per estinguere o ridurre il finanziamento concesso.
Intesa San Paolo invece propone due soluzioni di cessione del credito d’imposta. La soluzione con cui vengono sostenuti a proprie spese i costi per i lavori e la banca interviene con l’acquisto del credito d’imposta maturato nei confronti dell’agenzia delle entrate al termine dei lavori o in stato di avanzamento così permettendo al committente di non dover attendere il recupero delle spese nelle quote annuali previste. Prevede poi il metodo con finanziamento delle spese per i lavori da rimborsare mediante la cessione del credito maturato. Anche Intesa San Paolo offre 102 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi relativi al Superbonus 110%.
Lo sconto in fattura
Il sistema dello sconto in fattura invece è definito dal primo comma dell’articolo 121 del Decreto Rilancio alla lettera a). Si tratta della trasformazione della detrazione in un “contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.
Lo sconto pertanto dev’essere:
- di un importo inferiore o al massimo pari al corrispettivo dovuto (non può essere superiore);
- concesso dall’impresa che effettua i lavori in modo tale da consentire al committente di usufruire subito dell’agevolazione. L’importo scontato viene recuperato dall’impresa concedente mediante la cessione del credito d’imposta maturato dal committente e nei confronti dell’agenzia delle entrate per l’ammontare dello sconto. Il committente chiaramente si obbliga a cederglielo.
L’impresa nuova titolare del credito d’imposta può a sua volta cedere tale credito ad altri soggetti comprese le banche ed altri intermediari finanziari.
L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito deve essere esercitata mediante apposito modello predisposto nel sito dell’agenzia delle entrate entro il 15 ottobre 2020.
L’iva agevolata sui lavori legati al Superbonus 110 %
La maggior parte degli interventi previsti dal Decreto Rilancio che danno diritto al Superbonus 110 % danno altresì diritto all’applicazione dell’aliquota iva agevolata al 10%. Possono essere tuttavia applicate anche l’aliquota del 4% e quella ordinaria del 22%.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si applica l’aliquota agevolata del 10% ai seguenti interventi:
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto;
- prestazioni d’opera o fornitura con posa in opera;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- restauri, risanamenti conservativi e ristrutturazioni edilizie.