Tassi usurari su finanziamenti e polizze obbligatorie o facoltative – guida rapida
- Il caso
- La posizione della banca
- La natura della polizza assicurativa
- La contestualità nella sottoscrizione
- Le coperture
- I criteri presuntivi
- La posizione Bankitalia
- Il principio
Con la recente decisione n. 4657 del 21 marzo 2022 il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (d’ora in poi, ABF) è tornato a pronunciarsi sul tema del tasso usurario su un finanziamento a cui è stata abbinata una polizza assicurativa.
Cerchiamo allora di riepilogare in sintesi che cosa è avvenuto nel caso all’esame del Collegio e quali sono state le valutazioni dell’ABF.
Il caso
Un cliente bancario stipula un contratto di finanziamento per 5.410 euro, al lordo delle assicurazioni nella forma di polizze collettive. Il prestito ha la durata di 60 mesi, con rate dell’importo di 127,29 euro ciascuna. Il TAN recato dal contratto è del 14,59%, con TEG del 16,82%. Se tuttavia si include anche il costo della polizza assicurativa, il TEG sale al 20,60%.
Ora, per il ricorrente il calcolo del TEG non includerebbe erroneamente il costo della polizza assicurativa. Se il TEG fosse ricalcolato secondo la ricostruzione del ricorrente, eccederebbe così il tasso soglia pro tempore dell’usura (pari all’epoca al 18,988%).
Per il ricorrente, la polizza, indicata in contratto come facoltativa, sarebbe invece da ritenersi obbligatoria. Era di fatti stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento.
Ecco dunque che il ricorrente richiede:
- l’accertamento del TEG pari al 20,37%, comprensivo del premio della polizza CPI e superiore al tasso soglia pro tempore
- la restituzione di tutti gli interessi, le commissioni e le spese associate al finanziamento
- il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza legale e contabile.
La posizione della banca
Dal canto suo l’intermediario bancario resiste. Eccepisce la correttezza dell’esclusione del premio assicurativo dal computo del TEG per la natura della polizza, non connessa all’operazione di finanziamento e indipendente dalle ragioni di credito dell’intermediario.
La banca rileva che
- il beneficiario dell’indennizzo dovuto in caso di indennizzo è il cliente mutuatario
- non esistono vincoli sull’utilizzo dell’eventuale indennizzo
- l’indennizzo ha un importo predeterminato in misura fissa e non presenta alcuna correlazione con l’importo oggetto di erogazione o con il debito residuo.
La banca rileva inoltre che la polizza in questione include dei rischi (come il ricovero ospedaliero) che per loro natura non possono essere collegati al rimborso del finanziamento o presentare con esso alcuna connessione.
Considerato che non sussistono elementi idonei a lasciar presumere il carattere obbligatorio della copertura assicurativa, per la banca il TEG sarebbe pari al 16,33%, inferiore al tasso soglia pro tempore del 18,9875%.
La natura della polizza assicurativa
L’ABF introduce l’esame del caso rammentando come la controversia abbia ad oggetto la natura della polizza stipulata contestualmente al contratto di finanziamento. Da tale qualificazione dipende l’obbligatorietà o la facoltatività della stessa, con rilevanti conseguenze a seconda che la polizza sia o meno inserita tra i costi utili a determinare il TEG.
Superata questa prima analisi, il Collegio si concentrerà sulla valutazione sull’usurarietà del TEG nel confronto con il parametro del tasso soglia.
I diversi orientamenti
Cominciando dal primo punto, il Collegio interessato evidenzia come con riferimento alla stessa polizza collocata dalla stessa banca e offerta dalla stessa assicuratrice, esistono diversi orientamenti nei Collegi territoriali. Dunque, si è ben pensato di rimettere l’esame della questione al Collegio di Coordinamento.
Il Collegio di Coordinamento ricorda quindi che il contratto oggetto di controversia (credito personale) è stato stipulato il 5 novembre 2013. Oltre all’art. 121 TUB, secondo cui il costo totale del credito include “i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione del contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, rilevano infatti anche le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura emanate nell’agosto del 2009 e rimaste in vigore fino al terzo trimestre 2016.
In tali istruzioni si legge che il calcolo del TEG si effettua in analogia a quanto previsto per il calcolo del TAEG, con la medesima formula. Si stabilisce inoltre che “il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza”.
I premi assicurativi
Per quanto poi attiene i premi assicurativi, le istruzioni precisano che vanno incluse nel TEG “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
Fornendo chiarimenti applicativi sulle stesse istruzioni, Banca d’Italia ha predisposto delle risposte ai quesiti giunti sulla rilevazione del TEG ai sensi della legge sull’usura del novembre 2010. L’autorità ha quindi chiarito che vanno inclusi nel computo del TEG i costi delle assicurazioni che garantiscono il rimborso del credito o siano volte a tutelare i diritti del creditore e alternativamente siano obbligatorie per legge o per contratto per ottenere il credito o comunque per ottenerlo a determinate condizioni contrattuali. Ovvero, si tratti di polizze stipulate contestualmente al finanziamento.
Sono questi, pertanto, i presupposti rilevanti per la soluzione del caso in esame.
Orientamenti difformi dai Collegi
Ora, dinanzi a queste regole, i Collegi non sempre hanno adottato orientamenti uniformi. E il motivo è evidente: la lettura delle regole di cui sopra rende evidente come l’inclusione del TEG nel computo dipenda da un legame fra il finanziamento e la copertura assicurativa che è declinato in termini di obbligatorietà. A sua volta, l’obbligatorietà in sede di interpretazione è declinata come collegamento, connessione, strumentalità, che vanno volta per volta riconosciute.
Ora, per il ricorrente la polizza – sebbene formalmente indicata come facoltativa – sarebbe in realtà obbligatoria in via sostanziale.
Per indagare sull’effettiva natura (facoltativa o obbligatoria), il Collegio richiama il principio di diritto espresso dalla sentenza n. 8806/2017 da parte della Corte di Cassazione, secondo cui
in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione.
I giudici della Suprema Corte forniscono dunque una significativa direttiva nel senso di valorizzare il collegamento fra la polizza e il contratto di credito. Si preferisce così tale connessione rispetto che alla declaratoria della obbligatorietà che, per la dimensione soggettiva in cui si inscrive lo stesso concetto, è peraltro di difficile prova.
Premesso questo, il Collegio ritiene di dover concludere per l’esclusione dal computo del TEG del premio sostenuto per la copertura assicurativa in questione per le seguenti ragioni.
Contestualità
In primo luogo, ogni volta che in sede di erogazione di un finanziamento è accompagnata da una polizza assicurativa, la contestualità dà luogo a una presunzione di collegamento iuris tantum. Una presunzione che può tuttavia essere superata dando prova della totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento. E, dunque, dimostrando che il contratto di finanziamento ha costituito solo l’occasione per proporre ai clienti diversi prodotti assicurativi.
È questo, per esempio, il caso in cui il consulente della banca colga l’opportunità dell’incontro con il cliente in occasione della stipula del finanziamento, per proporre una polizza auto o una polizza per le spese mediche.
Ancora, la presunzione può essere superata provando che la polizza non era stata né richiesta né offerta dall’intermediario. Di contro, la copertura assicurativa era stata resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o, comunque, da questi voluta in via unilaterale.
Nella fattispecie in esame, la polizza assicurativa è sottoscritta contestualmente al finanziamento. Tuttavia, la sottoscrizione contestuale non esaurisce la presunzione di collegamento.
Le coperture
Come abbiamo anticipato qualche riga fa, infatti, la polizza assicurativa prevede una copertura a fronte dei rischi di inabilità temporanea totale al lavoro, ricovero ospedaliero e perdita involontaria di impiego.
Dunque, il contratto assicurativo prevede che l’indennizzo dovuto nelle ipotesi di sinistro sia fisso, non parametrato al debito residuo o all’importo oggetto di erogazione. Il beneficiario della prestazione assicurativa è inoltre l’assicurato, e non la banca.
Alla luce di ciò, il Collegio ha ritenuto che non sussistano elementi sufficienti per ritenere che la polizza sia stata stipulata per assicurare il rimborso del credito o per tutelare i diritti del creditore nell’ambito del rapporto di finanziamento.
Dall’analisi effettuata emerge come la polizza sia stipulata al fine di tutelare l’interesse dell’assicurato a ricevere una somma di denaro non parametrata al finanziamento, al verificarsi di una serie di eventi che non destinati tutti a incidere sulla sua capacità di rimborso del debito.
A ciò si aggiunga che deve essere considerato come il beneficiario dell’assicurazione non sia la banca, bensì il sottoscrittore della polizza. Dunque, il debitore/sottoscrittore rimane libero di destinare come vuole l’indennità ricevuta. Potendo, in altri termini, anche non destinare l’indennizzo al rimborso del debito, bensì anche alla soddisfazione di ogni altra allocazione di spesa.
Insomma, la rilevanza dei criteri per la decisione del caso non deve essere incentrata sul criterio della obbligatorietà o meno della copertura. Una volta rilevata la contestualità della sottoscrizione tra contratto di finanziamento e contratto assicurativo, l’attenzione si pone sulla presenza o meno di una connessione funzionale fra l’assicurazione e il finanziamento.
In altre parole, il criterio della contestualità, che introduce una presunzione, non è sempre decisivo.
I criteri presuntivi
Lo stesso Collegio di Coordinamento ha ritenuto più volte che per concludere nel senso della sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo, possano essere altresì usati gli stessi elementi presuntivi indicati con riferimento al TAEG nelle decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 12 settembre 2017 del Collegio, che hanno individuato un criterio presuntivo desumibile dal concorso di più circostanze:
- la polizza ha funzione di copertura del credito
- c’è una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione. Ovvero, i due contratti sono stipulati contestualmente e hanno pari durata
- l’indennizzo è parametrato al debito residuo.
Di contro, propendono per l’assenza di collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione contestualmente stipulati le seguenti circostanze:
- la polizza non ha funzione di copertura del credito. L’oggetto è la copertura di rischi estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento
- i due contratti stipulati contestualmente non hanno pari durata
- l’indennizzo non è parametrato al debito residuo
- il beneficiario non è l’intermediario finanziatore, ma il ricorrente. Quest’ultimo rimane dunque libero di allocare l’indennizzo eventualmente ricevuto.
Per contro, prosegue il Collegio, non è rilevante il fatto che l’indennizzo sia in misura fissa o variabile.
La posizione Bankitalia
Premesso quanto sopra, non vi è dunque dubbio che l’adesione al contratto assicurativo sia stata contestuale alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Si richiama qui il documento “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull’usura emanato da Bankitalia nell’ottobre 2009, che recita così:
“È corretto escludere le polizze assicurative non obbligatorie stipulate contestualmente alla concessione del finanziamento, nei casi in cui il soggetto finanziato sia l’unico beneficiario (es.: polizze sanitarie, incendio e furto, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito)?
Sì, i contratti assicurativi non obbligatori, che non soddisfano i punti 1. e 2. di cui sopra, non rilevano ai fini del calcolo del TEG se il soggetto finanziato è l’unico beneficiario della polizza”.
È pur vero che lo stesso documento puntualizza anche che:
“laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l’intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG”.
Da ciò ne deriva la necessità del ricalcolo del TEG tenendo in considerazione che il 40% del premio assicurativo (144 euro su un premio di 360 euro) è retrocesso all’intermediario resistente.
Anche così ricalcolato, il TEG è pari al 18,2510%, inferiore al 18,9875% che rappresenta il tasso soglia di riferimento.
Il principio
Ne consegue dunque che il ricorso non merita accoglimento. Si esprime il seguente principio:
Ai fini dell’esclusione o dell’inclusione del calcolo del TEG, in presenza di contestualità tra sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa, risulta presunta iuris tantum la sussistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti. Tale presunzione risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze:
- la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione. Nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Al contrario, depone nel senso dell’assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione la ricorrenza di circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa:
- la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;
- la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente;
- un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile;
- il beneficiario non sia l’intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest’ultimo sia libero di allocare come ritenga l’indennizzo eventualmente ricevuto.
Per tali motivi, il Collegio non ha accolto il ricorso.