Il termine nel contratto – indice:
Le parti nel contratto possono inserire una clausola, chiamata termine, per limitarne nel tempo gli effetti oppure per stabilire il momento entro il quale dev’essere adempiuta un’obbligazione. La disciplina dunque distingue due tipi di termine: quello di efficacia e quello di adempimento. Rispettivamente, il primo non ha una disciplina strutturata e specifica mentre al secondo il codice civile riserva delle disposizioni specifiche.
Cos’è il termine nel contratto
Come già accennato nell’introduzione, il termine si scinde in due tipologie a seconda della funzione ad asso attribuita.
Il termine è di adempimento se stabilisce il momento di esecuzione dell’obbligazione o delle obbligazioni dedotte nel contratto.
È di efficacia se incide sugli effetti del contratto ovvero se e da quando questi si producono o se e da quando questi cessano di prodursi. Sarà, dunque, un termine iniziale o un termine finale. Questa forma di termine si ricomprende fra gli elementi accidentali del contratto insieme alla condizione e al modus. Si distingue dalla condizione essenzialmente per la certezza dell’evento futuro a cui corrisponde, che può essere una data o appunto un avvenimento certo.
Le due diverse tipologie di termine possono comunque coesistere all’interno dello stesso contratto. Ad esempio in un contratto di locazione in cui sia limitata la durata della locazione ad un certo periodo di tempo compreso tra due date (che corrisponderanno al termine iniziale e finale) e in cui siano fissati dei termini di pagamento a determinate date prestabilite (termini di adempimento).
Il termine infine può essere essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del codice civile.
Il termine per adempiere l’obbligazione
Di regola, se l’obbligazione oggetto del contratto non è subordinata a un termine di adempimento, questa dev’essere eseguita immediatamente, a norma dell’articolo 1183 del codice civile.
Se però “in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”. Quindi le parti possono accordarsi liberamente su un termine entro cui debba adempiersi l’obbligazione ma se non trovano l’accordo ne è rimessa al giudice l’individuazione.
Il rapporto che si instaura tra l’obbligazione e il termine si traduce in un vincolo per il creditore che non può esigere la prestazione prima della sua scadenza. Il debitore invece è già vincolato perché l’obbligazione esiste a prescindere dall’apposizione di un termine. Tale termine tuttavia deve essere congruo al tempo necessario al debitore per adempiere.
Gli effetti del termine di adempimento
La combinazione degli articoli 1184, 1185 e 1186 del codice civile determina gli effetti del termine sulle parti contrattuali.
L’articolo 1184 stabilisce che “Se per l’adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi”. Il termine di norma dunque è a favore del debitore, ma può essere anche a favore del creditore o di entrambi se pattuito diversamente.
Se è a favore del debitore si collega immediatamente l’effetto di cui all’articolo 1185, primo comma, ovvero che il creditore non può pretendere l’esecuzione della prestazione prima della sua scadenza.
Nell’ipotesi invece in cui il termine sia stato stabilito a favore del creditore, questo può esigere la prestazione prima della scadenza. Il debitore invece non ha diritto a eseguire la prestazione in anticipo.
Quando il termine è a favore di entrambi la prestazione va eseguita e rispettivamente pretesa esattamente in coincidenza alla scadere del termine senza possibilità di alcuna delle parti di pretendere diversamente.
Decadenza e computo del termine di adempimento
La decadenza del termine disciplinata all’articolo 1186 del codice civile si pone come tutela del creditore. Questo infatti può esigere immediatamente la prestazione in due ipotesi:
- se il debitore è divenuto insolvente;
- quando ha diminuito per fatto a lui imputabile le garanzie originariamente promesse o non le ha proprio prestate.
Il termine si computa secondo le regole sulla prescrizione, ovvero secondo il calendario comune. Lo stabilisce l’articolo 1187 che rinvia al computo dei termini di prescrizione di cui all’articolo 2963 del codice civile.
Il termine di efficacia nel contratto
Il termine nel contratto è di efficacia quando si identifica in un evento certo e futuro dal quale dipendono gli effetti del contratto. Si distingue un termine iniziale, anche chiamato sospensivo, dal quale gli effetti iniziano a prodursi e un termine finale, o risolutivo, che li fa cessare.
Si può dunque affermare che il termine iniziale esiste a prescindere da una sua manifesta individuazione in quanto si origina automaticamente al perfezionarsi del contratto.
Il termine finale esiste solo con riguardo ai contratti a effetti obbligatori, cioè in quei contratti dove le parti fanno nascere obblighi e diritti reciproci come ad esempio la locazione. Si esclude invece la portata del termine finale ai contratti ad effetti reali, come ad esempio la compravendita, in cui vi è l’immediato trasferimento di un diritto.
Non è consentito porre un termine iniziale e finale a tutti i negozi giuridici. È inammissibile infatti la sua istituzione in quella di natura familiare, come il matrimonio, e in quelli mortis causa, come l’accettazione o la rinuncia dell’eredità.
Al termine di efficacia si applicano alcune norme relative al termine di adempimento (articolo 1183, primo comma e articolo 1187), ma gli effetti che questi producono sono sostanzialmente diversi.
Quando il termine di efficacia è invalido e che conseguenze ne derivano
Il termine per essere valido deve avere determinati requisiti. In mancanza di questi si considera invalido.
Il termine indeterminato o indeterminabile, ad esempio perché riferito ad un avvenimento futuro completamente estraneo all’oggetto dell’obbligazione, rende nullo l’intero contratto.
Quando è impossibile, perché materialmente (la data non esiste) o giuridicamente inesistente (contrario alla durata prevista dalla legge) si ha la nullità del contratto se si trattava di termine iniziale, la non apposizione del termine se era finale.
L’apposizione di un termine in contrasto a norme imperative di legge determina la nullità del contratto. Ciò si verifica ad esempio nei casi citati sopra di negozi mortis causa o di natura familiare.
Analogie e differenze del termine di efficacia e la condizione: pendenza e avveramento
Analogamente a quanto avviene con la condizione, in pendenza del termine si possono esercitare gli stessi atti conservativi previsti dall’articolo 1356 del codice civile.
Effetti simili all’avveramento della condizione si hanno anche nell’avveramento del termine. Al termine iniziale corrisponde la produzione degli effetti del contratto e a quello finale la cessazione. Il termine tuttavia a differenza della condizione non è retroattivo.
Come conseguenza di tali analogie fra i due istituti e non avendo il termine di efficacia una disciplina specifica, a questo sono applicabili le norme sulla condizione.
Il termine essenziale nel contratto
L’articolo 1457 del codice civile stabilisce che “Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”.
Il termine essenziale è strutturalmente simile a quello di adempimento. Si differenzia da questo per il fatto di potersi apporre solo ai contratti con effetti obbligatori.
Il codice civile gli attribuisce rilevanza con riferimento al suo mancato rispetto in quanto costituisce elemento essenziale al soddisfacimento dell’interesse del creditore. Nessun rimedio è dato al debitore tardivo nell’adempimento: il contratto si risolve di diritto, salvo il creditore non gli comunichi entro tre giorni di esigere ugualmente l’adempimento nonostante la scadenza del termine.