Il testamento – indice:
- Cos’è
- Quanti testamenti ordinari
- Quanto costa
- A cosa serve
- Come si prepara
- L’esecutore testamentario
- Come si conserva
- La modifica
Iniziamo ad inquadrare il testamento come negozio in generale, seguiranno poi una serie di approfondimenti ad esso legati. Su tale base, non possiamo che principiare rispondendo a due domande fondamentali. Che cos’ è il testamento? come fare testamento?
Che cos’è il testamento
Il negozio testamentario trova la propria definizione all’articolo 587 del codice civile.
“Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Il testo citato, dalla semplice formulazione, individua in reltà alcuni dei principi fondamentali sui quali è basato il diritto successorio e più specificamente il diritto testamentario. Viene infatti individuato come “atto revocabile“. Il principio generale forse più pregnante nell’ambito del diritto testamentario è quello della cosiddetta “libertà testamentaria”. Il testatore ha il diritto di modificare come meglio crede le proprie disposizioni “usque ad vitae supremum exitum” (fino all’ultimo istante della propria vita). Il de cuius non può infatti in alcun modo vincolarsi a non modificare le proprie disposizioni di ultima volontà, pena la nullità dei patti in questo senso, che l’ordinamento bolla specificamente come patti successori.
Il secondo principio ricavabile dall’articolo 587 del codice civile, primo comma, è quello della compatibilità tra successione legittima e testamentaria. Nell’ordinamento italiano non trova più fondamento il brocardo “nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest” (nessuno può far succedere in parte per testamento, in parte per legge). È dunque possibile che, avendo disposto di parte delle proprie sostanze per testamento, per altra parte dell’asse si apra la successione legittima.
Quanti tipi di testamento ordinario esistono?
I tipi di testamento ordinario sono quattro. Le differenze di queste tipologie sono legate alla forma, visto che nel nostro ordinamento vige il principio dell'”equipollenza delle forme testamentarie”. Tutti questi testamenti hanno infatti gli stessi effetti; ecco quali sono dunque i testamenti ordinari:
- Il testamento pubblico, redatto da un notaio secondo la volontà del testatore e in presenza di due testimoni;
- Quello “scritto a mano”, che si chiama testamento olografo, interamente scritto di pugno dal testatore, datato e sottoscritto (attenzione, è nullo l’olografo scritto a macchina, o non sottoscritto o non datato).
- Il testamento segreto, largamente meno usato nella prassi, in esso il notaio e i testimoni ignorano il contenuto: alla presenza di due testimoni il notaio si limiterà a riceverlo. Può essere sigillato dal testatore o dal notaio al momento del ricevimento.
- Il testamento internazionale, che non trova la sua disciplina all’interno del codice civile ma nella legge numero 387 del 29 novembre del 1990, che ha ratificato la Convenzione di Washington. Si tratta di un testamento definito come “fratello minore del testamento segreto”: meno avido di requisiti formali ma sostanzialmente simile al testamento segreto. Anch’esso di rarissimo utilizzo nella prassi.
Ancora, si assume in rapida considerazione l’esistenza di alcuni particolari testamenti speciali, con validità di norma limitata, e dei quali ci occuperemo in separati approfondimenti.
Quanto costa fare testamento
Il costo dipende dal tipo di testamento di cui si ha necessità. Quello olografo per esempio non ha alcun costo, mentre per quello segreto, internazionale e pubblico è richiesto l’intervento del notaio. L’onorario notarile per la redazione di uno pubblico può variare di molto ma si aggira attorno ai 1000 euro se non è connotato da particolari complessità.
Perché è importante farlo
È un atto giuridico con cui una persona può manifestare il proprio volere, disponendo di tutte le proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 587 c.c., si tratta dunque di un valido strumento per poter disporre dei propri beni dopo la morte, godendo di piena libertà e della sua revocabilità.
Oltre a quanto sopra, è bene rammentare altresì che si tratta di uno strumento pratico, non complicato, rapido ed economico. Tuttavia, il nostro suggerimento è sempre quello di realizzarlo in modo corretto e attento, affinché il documento non venga contestato o impugnato, rendendo vani i propri sforzi. È pertanto opportuno avere un competente consiglio legale, e preferibilmente da parte di un notaio o di un avvocato che abbia non solamente l’opportuna esperienza nel campo della consulenza testamentaria, quanto anche una significativa sensibilità che lo conduca a interpretare correttamente gli interessi e le volontà del soggetto che predisporrà il documento testamentario.
Leggi anche: Eredità, come sbloccare i soldi detenuti in banca dal defunto
Come si prepara
Prima di recarsi da un legale, e procedere quindi alla scrittura e alla sottoscrizione del testamento, è opportuno effettuare una fase preparativa che ha il principale scopo di reperire tutte le informazioni necessarie per la corretta redazione del documento. In particolare, sarà essenziale predisporre e fornire i nomi e gli indirizzi di tutte le persone, le società e le organizzazioni alle quali si è deciso di destinare i propri beni o una parte di essi, e un elenco di tutto ciò che si possiede e del relativo valore. Intuibilmente, è opportuno altresì indicare l’esistenza di eventuali debiti.
Chi è l’esecutore testamentario
Nella predisposizione del documento, un ruolo di particolare rilievo potrebbe essere chiamato a svolgerlo l’esecutore testamentario, una (o più) persona di fiducia, che ha il compito di verificare che le volontà espresse nel testamento vengano attuate e, in generale, di amministrare il patrimonio del defunto. Eventualmente, l’esecutore testamentario può essere indicato anche tra coloro che sono beneficiari del testamento stesso: non è previsto necessariamente un compenso per il ruolo (l’ufficio di esecutore testamentario è normalmente gratuito) ed è consigliabile altresì nominare almeno due individui.
Che cosa fare del testamento
Una volta predisposto, è utile cercare di comprendere che cosa fare del proprio testamento. In linea di massima, se è olografo, è consigliabile che sia un notaio o un avvocato di fiducia a conservare l’atto: può inoltre essere consigliabile (condividetelo con un legale di fiducia) cercare di redigere più originali del testamento olografo e, per una loro più sicura conservazione, tenerne una o più copie in luoghi sicuri (a casa propria, da un amico, in cassetta di sicurezza, e così via).
Meno cautele vi sono invece per quello pubblico, visto e considerato che – per legge – viene conservato dal notaio (e successivamente nell’archivio notarile).
La modifica del testamento
Come introdotto dallo stesso codice civile, le volontà testamentarie sono sempre revocabili e modificabili fino alla morte del testatore. La modifica può riguardare sia un testamento pubblico e che uno olografo, ed è altresì possibile la conversione della prima forma nella seconda, e così via. Quello pubblico può essere modificato anche con un atto di un notaio diverso da quello che ha ricevuto l’originale.
In merito, ricordate (torneremo anche su questo argomento in misura più diffusa nelle prossime settimane) che per modificare il testamento non è necessario riscriverlo nella sua totalità: se infatti le modiche sono marginali, il modo migliore per poter effettuare delle variazioni è sicuramente quello di aggiungere a margine delle note, o delle clausole aggiuntive che modificano le volontà precedentemente espresse. Anche in questo caso, al fine di non pregiudicare la validità delle proprie indicazioni, è sempre opportuno consultare il notaio o un avvocato di fiducia. Se invece le modifiche sono numerose e molto importanti, è consigliabile rifare l’intero testamento.