Il testamento segreto – indice:
Norme di riferimento
Il testamento segreto è disciplinato dagli articoli 604 e seguenti del codice civile.
L’articolo 604 del codice civile, in particolare, stabilisce che:
“Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento.”
Si tratta di un istituto caduto oggi in disuso, e che, unitamente al testamento olografo, al testamento pubblico ed a quello internazionale, rappresenta uno dei quattro testamenti ordinari riconosciuti dall’ordinamento italiano. Come il testamento pubblico anche quello segreto richiede la forma di atto pubblico notarile, in presenza di due testimoni. Il verbale di ricezione deve infatti essere sottoscritto dal notaio e da due testimoni.
I requisiti formali del testamento segreto
Quello segreto è un testamento ricco di formalità. Queste sono disciplinate agli articoli 604 e 605 del codice civile. Può essere scritto tanto dal testatore quanto da un terzo, od anche con mezzi meccanici: in questo differisce molto dal testamento olografo. Quando scritto dal testatore dovrà essere sottoscritto alla fine delle disposizioni. Viceversa quando scritto con mezzi meccanici (computer, macchina da scrivere ecc.) dovrà essere sottoscritto dal testatore in ogni facciata. Il testatore che non può o non è in grado di sottoscrivere può fare testamento segreto, ma dovrà dichiarare al notaio la circostanza che gli impedisce di sottoscrivere le proprie disposizioni.
Non può fare testamento segreto chi sia analfabeta o cieco e dunque non possa leggere.
Il verbale di ricezione del testamento segreto
Una volta redatto, il plico contenente il testamento segreto sigillato o meno, deve essere consegnato al notaio che redigerà un verbale di ricezione dello stesso.
Ove il plico venga consegnato non sigillato, all’operazione dovrà procedere il notaio, facendo sì che il sigillo non consenta al testamento di essere visionato senza alterare o rompere la sigillatura. Per questa operazione si ricorre solitamente ad un sigillo in cera lacca con un’impronta determinata.
Al verbale in cui il testatore dichiarerà che il plico sigillato contiene il proprio testamento, parteciperanno due testimoni. Tale verbale sarà sottoscritto, come nel testamento pubblico, dal testatore, dai testimoni ed infine dal notaio. Quando il testatore non è in grado di sottoscrivere lo dichiarerà al notaio che dovrà farne menzione assieme alla causa nel verbale di ricezione.
A questo tipo di testamento si applica inoltre l’articolo 598 del codice civile. Quando il documento non è stato redatto dal testatore ma da un terzo, saranno nulle le disposizioni a favore di quest’ultimo, fatto salvo in caso in cui il testatore le approvi a mano per iscritto nello stesso testamento, oppure nel verbale di ricezione innanzi al notaio. Ove il testamento sia consegnato al notaio in plico non sigillato, saranno anche nulle le disposizioni a favore del notaio.
I vantaggi del testamento segreto
Le finalità per cui la legge ha previsto questa specie di testamento sono assai facili da spiegare. Questa forma testamentaria è l’unica che ha la possibilità di garantire l’assoluta segretezza delle disposizioni in essa contenute. Quando infatti il testatore consegni al notaio un plico sigillato contenente le proprie volontà, queste non saranno note ad altri che a sé stesso. Il testamento pubblico, viceversa, deve essere ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, davanti ai quali il notaio dovrà dare lettura delle volontà espresse dal testatore: ai testimoni ed al notaio non sarà dunque possibile celare alcunché.
Prima dell’entrate in vigore della legge sul divorzio, il testamento segreto veniva anche utilizzato da soggetti coniugati al fine di rinunciare ad uno dei tre cosiddetti “bona matrimoni” (prolis, fidei e sacramenti). Questo serviva per dare prova con atto pubblico (il verbale di ricezione) avente data certa, davanti alla Sacra Rota, una causa di annullamento del matrimonio concordatario. Evidentemente con la legge sul divorzio tale finalità è venuta mento, visto che per sciogliere il matrimonio ad oggi si ritiene sufficiente la volontà di un solo coniuge.