Titolare di ditta individuale e segnalazione in CR – guida rapida
- Le eccezioni della banca alla segnalazione in CR del titolare della ditta individuale
- Le repliche e le controrepliche delle parti
- La rimessione al Collegio di Coordinamento
- La decisione del Collegio di Coordinamento
- Gli effetti dell’avviso di segnalazione in SIC
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, ha perfezionato un prestito personale con la banca che ha poi provveduto a segnalare il suo nominativo in CRIF, senza preavviso, per il mancato pagamento di rate scadute.
Il ricorrente si duole che la banca abbia rigettato la sua richiesta di cancellazione delle segnalazioni a suo carico senza fornire prova dell’avvenuta consegna del preavviso di segnalazione. Insiste pertanto sulla richiesta di cancellazione delle segnalazioni in SIC eseguite dalla banca a suo carico, senza preavviso, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 4, co. 7 del Codice di Deontologia e dell’art. 125 co. 3 TUB. In via subordinata richiede anche il risarcimento del danno da mancato accesso al credito causato dall’illegittima segnalazione, quantificandolo nell’importo di 500 euro.
Le eccezioni della banca alla segnalazione in CR del titolare della ditta individuale
La banca eccepisce invece di aver perfezionato con il ricorrente, in data 26.10.2016, un prestito agrario finalizzato all’acquisto di macchinari per l’importo di 51.000 euro, della durata di 84 mesi, evidenziando come dalla rata dell’08.05.2021 il cliente non abbia più provveduto al regolare pagamento delle rate scadute e di averlo così segnalato in CRIF a partire dal settembre 2021.
È ancora la banca a far presente di aver regolarmente comunicato al cliente che i dati relativi ai ritardi nei pagamenti sarebbero stati registrati nei Sistemi di informazione creditizia, producendo le comunicazioni del caso.
In data 27.12.2021 la posizione del cliente viene poi classificata a “incaglio-inadempienze probabili” mentre il 25.03.2022 lo stesso avanzava una proposta di rientro mediante il pagamento, a partire dal 30.06.2022, di n. 60 cambiali di 477,85 euro ciascuna, che la banca accettava salvo buon fine, continuando a segnalare il nominativo del ricorrente presso il SIC e cancellando soltanto l’indicazione “in contenzioso inadempiente” per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022. Rimanevano invece ferme le segnalazioni relative ai ritardi nel pagamento delle rate scadute.
Ancora, la banca afferma che l’importo insoluto è di 16.070,56 euro e che il debito residuo è di 7.871,25 euro. Sostiene che il cliente è stato preavvisato delle segnalazioni negative in SIC ed era consapevole della sua situazione di morosità: aveva infatti ricevuto il messaggio di impagato con riferimento alle rate stornate per mancanza fondi. Infine, eccepisce la genericità e l’infondatezza della richiesta di risarcimento e domanda all’ABF di respingere la domanda di cancellazione delle segnalazioni in CRIF.
Le repliche e le controrepliche delle parti
Con le repliche il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, sostenendo ancora che la banca non avrebbe assolto l’onere di provare l’effettiva ricezione del preavviso di segnalazione in SIC. Con le controrepliche la banca ha insistito nel difendere la legittimità delle segnalazioni effettuate, ricordando anche che le segnalazioni in CRIF relative al 2019 non sono più visibili, essendo la visibilità delle informazioni registrate nel sistema limitata ai soli 24 mesi anteriori.
La rimessione al Collegio di Coordinamento
Il Collegio territoriale ha dunque rimesso la decisione al Collegio di Coordinamento sostenendo che la risoluzione delle questioni in caso non è pacifica nella giurisprudenza con particolare riferimento alla legittimità di segnalazioni negative nei sistemi privati di informazioni creditizie (SIC) che siano registrate, senza preavviso, a carico del nominativo di una persona fisica che abbia perfezionato un contratto di finanziamento nell’esercizio della sua attività professionale.
Sostiene infatti il Collegio territoriale che la questione relativa all’estensione dell’obbligo di preavviso ai non consumatori persone fisiche meriti un ulteriore approfondimento da parte del Collegio di coordinamento, che dovrà stabilire se il fondamento dell’obbligo di preavviso per il caso della segnalazione nei SIC sia rintracciabile esclusivamente nell’art. 125 TUB, e dunque l’interesse protetto sia riconducibile solo al finanziato consumatore, che deve pertanto essere messo in condizione di provvedere all’adempimento tardivo prima che venga segnalato come cattivo pagatore nella rete informativa degli intermediari.
O, di contro, se il fondamento dell’obbligo di preavviso sia rintracciabile anche nella normativa sulla privacy e, dunque, il bene della vita sia riconducibile al finanziato persona fisica in quanto tale – quindi senza alcuna ulteriore caratterizzazione sotto il profilo soggettivo – che deve pertanto ricevere protezione quanto al trattamento dei dati personali.
La seconda questione sottoposta al Collegio di coordinamento riguarda gli effetti di un avviso di segnalazione in SIC, pervenuto successivamente alla data della prima segnalazione negativa, rispetto alle segnalazioni effettuate nel periodo successivo a quello di ricezione della comunicazione. Domanda cioè al Collegio di coordinamento di chiarire se il preavviso inviato successivamente alla data di prima segnalazione in SIC infici la legittimità anche delle segnalazioni successive per tutto il periodo in cui si è protratto l’inadempimento del debitore, oppure valga a rendere efficaci pro futuro le segnalazioni effettuate nel periodo successivo a quello di ricezione della comunicazione.
La decisione del Collegio di Coordinamento
Tutto ciò premesso, il Collegio di Coordinamento risponde al primo dei due quesiti ribadendo quanto già aveva espresso con decisione n. 9311 del 20 ottobre 2016. In sintesi, l’obbligo di preavviso della prima segnalazione negativa nei SIC gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo nonché, più estesamente, di affidabilità e puntualità nei pagamenti, è prescritto dal codice deontologico del 2004 e da quello del 2019, approvati con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, trovando peraltro fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali.
La segnalazione negativa nei SIC integra un trattamento facoltativo dei dati personali del soggetto finanziato e inadempiente, come ravvisabile nell’art. 6.1, lett. f) GDPR, e cioè nell’interesse legittimo del partecipante al SIC che eroga il finanziamento e che procede alla segnalazione nonché dei terzi che vi hanno accesso.
Oggi tale interesse legittimo è esplicitato dall’art. 6, co. 1 del codice di condotta 2019 come l’interesse alla “corretta misurazione del merito e del rischio creditizio” del finanziato, alla “corretta valutazione dell’affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell’interessato”, alla “prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio di furto di identità”. Nel caso dei SIC, “l’interesse legittimo del titolare del trattamento” e “dei terzi cui vengano comunicati i dati” consente il lecito trattamento dei dati personali dei soggetti finanziati ed inadempienti, senza necessità del loro consenso, solo se il primo sia valutato prevalente sugli interessi e sui diritti fondamentali dei secondi.
Test comparativo
Questa prevalenza deve poi risultare da un test comparativo che deve tener conto dell’impatto del trattamento sui segnalati-interessati, delle loro ragionevoli aspettative, delle garanzie supplementari che potrebbero limitare l’indebito impatto sull’interessato. Il codice di condotta per i sistemi informativi creditizi gestiti da soggetti privati è esplicitamente inteso “a garantire un corretto bilanciamento di interessi tra i soggetti coinvolti nel trattamento” mediante SIC privati (premessa 10 del codice 2019).
Dunque, la prevalenza dell’interesse legittimo dei partecipanti al SIC, e la conseguente liceità del trattamento dei dati personali delle persone fisiche ivi segnalate negativamente, dipende in concreto dall’effettiva osservanza delle garanzie prescritte dal codice di condotta al fine di limitare l’indebito impatto del trattamento sul segnalato-interessato. Fra queste garanzie rientra anche l’obbligo di preavviso della prima segnalazione negativa nei SIC, che ha lo scopo di integrare la base legittima del trattamento e di ridurne l’impatto sull’interessato. Costui, se preavvisato, potrà infatti contestare o cancellare il presupposto della segnalazione, decidendo di adempiere al proprio obbligo creditizio prima che la segnalazione sia effettuata.
La premessa 11 chiarisce poi che il codice di condotta 2019 non trova applicazione ai trattamenti obbligatori, con segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, dove l’obbligo di avviso dell’intermediario viene disciplinato dall’art. 125 TUB e dalla circolare di Banca d’Italia n. 139/1991 s.m.i.
Il preavviso di segnalazione
Ancora, l’obbligo del preavviso di segnalazione nei SIC di cui all’art. 4, co. 7 del codice deontologico 2004 deve applicarsi a favore di tutti gli “interessati”, cioè di tutte le persone fisiche i cui dati personali siano oggetto del descritto trattamento facoltativo, inclusi i non consumatori.
Per l’Arbitro, il suo ambito di applicazione coincide con quello delle norme europee in materia di tutela dei dati personali. L’estensione dell’obbligo di preavviso a tutte le persone fisiche, consumatori e non consumatori, cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento mediante SIC, trova peraltro numerose conferme nello stesso Codice, su cui non ci dilunghiamo in questa sede.
In sintesi, però, possiamo certamente condividere che il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo o comunque di affidabilità e puntualità nei pagamenti, sia nella versione del 2004 che nella versione del 2019, ha una funzione diversa ed un ambito di applicazione soggettivo più ampio dell’art. 125 TUB.
Il codice di condotta prescrive infatti le misure e le garanzie che il titolare del trattamento deve adottare per ridurre l’impatto del trattamento mediante SIC sui diritti e le libertà fondamentali degli interessati, consumatori o professionisti che siano, i cui dati personali vengono trattati mediante segnalazione negativa. Si tratta – precisano ancora dall’ABF – di misure e garanzie necessarie, secondo un principio di proporzionalità, affinché in esito al doveroso bilanciamento dei diritti e degli interessi contrapposti dei soggetti segnalati, da un lato, e dei partecipanti al SIC, dall’altro, possa ritenersi prevalente il legittimo interesse al trattamento del finanziatore e degli altri partecipanti al SIC, che su questa base, e solo su questa base, potrà considerarsi lecito.
Il preavviso della prima segnalazione negativa
Pertanto, la persona fisica “interessata” dal trattamento deve essere preavvisata della prima segnalazione negativa, sia essa un consumatore o un professionista, in quanto tale preavviso integra la base legittima del trattamento dei suoi dati personali tramite SIC.
Se infatti si finisse con l’optare per una diversa interpretazione, che restringesse cioè al solo consumatore l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di preavviso prescritto dal codice di condotta qui considerato violerebbe l’art. 3 Cost. e il più recente GDPR.
Proprio per questo motivo in relazione al primo quesito posto si enuncia il seguente principio di diritto:
l’obbligo di preavviso di cui all’art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la Protezione Dati Personali, nonché l’obbligo di preavviso di cui all’art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali,
trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista.
Gli effetti dell’avviso di segnalazione in SIC
Passando rapidamente al secondo quesito, riguardante gli effetti di un avviso di segnalazione in SIC pervenuto successivamente alla data della prima segnalazione negativa, rispetto alle segnalazioni effettuate nel periodo successivo a quello di ricezione della comunicazione, i collegi sono partiti dal comune presupposto che il preavviso di segnalazione in SIC costituisca requisito procedurale di validità della segnalazione e che la sua finalità sia quella di porre il debitore nella situazione di rimediare all’inadempimento, per dedurne tuttavia due diverse conclusioni, fra loro contrastanti.
Da una parte c’è chi sostiene che il successivo invio dell’avviso sani la segnalazione per il periodo successivo a quello di ricezione della comunicazione. Dall’altra parte c’è invece chi ritiene che l’avviso contestuale o successivo alla data della segnalazione non sana l’illegittimità/invalidità delle segnalazioni successive, risultando in concreto definitivamente frustrata la finalità del preavviso.
Il Collegio di coordinamento cerca di dirimere le differenze rammentando innanzitutto che se l’obbligo di preavviso della segnalazione negativa nei SIC integra la base legittima del trattamento dei dati personali della persona fisica segnalata ex art. 6.1 lett. f) GDPR, “ove manchi il preavviso l’interesse legittimo dei partecipanti al SIC non può legittimamente prevalere sui diritti del segnalato (interessato), che potrà pretendere la cancellazione delle segnalazioni effettuate a suo carico senza preavviso, dunque illecitamente, nell’esercizio del suo diritto di cancellazione (ex art. 17.1, lett. d del GDPR, cui rinvia l’art. 9 del codice di condotta del 2019)”.
L’avviso successivo alla prima segnalazione
Di contro, l’avviso che interviene successivamente alla prima segnalazione negativa, ripristina i presupposti, fissati dal codice di condotta, del legittimo bilanciamento degli interessi contrapposti. L’avviso, anche se tardivo, da un lato permette infatti al segnalato di pretendere la cancellazione delle segnalazioni precedenti l’avviso, poiché integrano trattamento illecito dei suoi dati personali, e, dall’altro lato, gli permette di eliminare per il futuro il presupposto della permanenza della segnalazione negativa.
In questo modo l’avviso tardivo legittima de futuro la prevalenza, sui diritti del segnalato-interessato, dell’interesse legittimo alla segnalazione dei partecipanti al SIC.
Ora, tutto ciò rammentato, l’interpretazione del Collegio di Coordinamento afferma che l’avviso successivo non è tecnicamente un requisito di validità del procedimento di segnalazione, bensì un requisito di liceità del trattamento dei dati personali del segnalato, in cui si risolve il procedimento di segnalazione.
Pertanto, prosegue l’Arbitro, non si tratta di disquisire della possibilità o impossibilità della sanatoria di un vizio del procedimento alla luce della finalità del preavviso, ma di ripristinare le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali delle persone fisiche segnalate.
In tal senso, il ripristino della liceità del trattamento può avvenire successivamente al suo inizio e non vi è ragione nel negare che, pur intervenendo successivamente, l’avviso renda lecito, de futuro, il trattamento che prima era illecito a causa della sua mancanza.
Pertanto, il Collegio di Coordinamento, in riscontro al secondo quesito posto dal Collegio di Bari, enuncia il seguente principio di diritto:
La comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell’interessato, attesa la funzione del preavviso. Resta ferma l’illegittimità delle segnalazioni precedenti al preavviso, che vanno quindi cancellate.
Le conclusioni
Nel caso che è stato ora rimesso in decisione, la visura CRIF aggiornata al 31.10.2022 con lo storico di 36 mesi indica come la prima segnalazione pregiudizievole a carico del ricorrente si riferisse a novembre 2019 (primo ritardo). A questa segnalazione ne sono seguite altre negative, fino ad un massimo di tre rate pagate con ritardo.
I ritardi non sono contestati dal ricorrente, che si è invece limitato a contestare la mancata ricezione del preavviso di imminente segnalazione nel SIC.
La banca ha dunque prodotto tre preavvisi: in due di questi non c’è prova di ricezione in quanto il log del servizio “Posta Time”, in corrispondenza della voce “Esito Recapito”, restituisce il valore “Tracciatura non disponibile”. Del terzo preavviso c’è invece una evidenza della consegna in data 29.12.2020 sempre tramite il servizio di spedizione “Posta Time”, che effettua una tracciatura satellitare tramite GPS.
Ricorda il Collegio che l’allegato 1 al Codice di condotta per i SIC approvato con delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali dd. 12 settembre 2019 considera idoneo l’invio tramite vettore con servizio di tracciatura della spedizione e certificazione dell’avvenuta consegna al destinatario tramite un servizio di localizzazione satellitare, nonché lettura del codice a barre univoco assegnato ad ogni lettera, con evidenza fornita dallo spedizioniere dell’avvenuta consegna, comprensiva degli elementi del recapito effettuato.
Dunque, in via coerente a questa considerazione, i collegi territoriali reputano a loro volta idoneo il servizio “Posta Time” per la prova dell’avvenuta ricezione della missiva spedita con tale servizio se vi sia corrispondenza tra il codice a barre indicato in missiva e quello risultante dai log prodotti dall’intermediario.
Le prove
Ricostruito quanto sopra, il preavviso dd. 30.11.2020, di cui risulta provata la ricezione in data 29.12.2020, è stato inviato dopo la prima segnalazione in CRIF, risalente a novembre 2019 (un anno prima). Alla luce di quanto sopra richiamato, il preavviso del 30.11.2020, di cui risulta provata la ricezione in data 29.12.2020, rende legittime le segnalazioni effettuate successivamente.
Quest’ultimo infatti – sottolinea ancora il Collegio di Coordinamento – “benché sia intervenuto successivamente alla prima segnalazione, ha tuttavia ripristinato de futuro la base legittima del trattamento dei dati personali del ricorrente in CRIF tramite le successive segnalazioni, che risultano pertanto lecite ed insuscettibili di cancellazione. Al contrario, le segnalazioni antecedenti devono essere cancellate.
Per quanto infine riguarda la domanda di risarcimento che è stata avanzata dall’interessato, il danno che è stato asseritamente patito non è supportato da idonea documentazione e non può dunque ritenersi provato ai sensi dell’art. 2697, 1° comma, c.c.. Pertanto, la domanda di risarcimento non può essere accolta.
In conclusione, il Collegio di coordinamento, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario provveda alla cancellazione delle segnalazioni nei SIC antecedenti al mese di gennaio 2021. Respinge invece il resto e dispone che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di 200 euro quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di 20 euro quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.