La truffa aggravata – indice
Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di introdurre il reato di truffa, un reato contro il patrimonio, commesso da colui che – con esso – ricava un profitto illecito ai danni di un soggetto, attraverso l’uso di inganni e/o raggiri.
Disciplinato dall’art. 640 c.p., il Codice penale punisce infatti chiunque mediante artifizi o raggiri, induca taluno in errore, procurando a sé stessi o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danni.
Qualche parola chiave prima di proseguire
Prima di parlare del reato di truffa aggravata, protagonista del nostro odierno approfondimento, val la pena dedicare qualche riflessione ad alcune delle principali parole chiave che abbiamo sopra utilizzato.
L’artifizio
Cominciamo, brevemente, con l’artifizio. Con tale termine intendiamo la simulazione di circostanze inesistenti, o circostante esistenti, con modificazione della realtà esterna. Dunque, con l’artifizio un soggetto farà apparire vera una situazione che non trova riscontra nei fatti. Oppure, farà apparire come vera una situazione che esiste, ma con diverse conformazioni.
Si pensi, a titolo di esempio, al promotore che incoraggia gli investimenti in una società che non esiste. Oppure, che esiste, ma con diverse caratteristiche di convenienza.
Il raggiro
Il raggiro, invece, consiste in un atteggiamento destinato a far scambiare come realtà una situazione “falsa”, attraverso ragionamenti e parole apposite a tale scopo. Si pensi, per esempio, al caso del venditore che convince l’acquirente a comprare un prodotto che, in realtà, non esiste.
Qualsiasi sia lo “strumento” che può essere utilizzato, la truffa viene realizzata quando il truffatore fa cadere in inganno il soggetto passivo, inducendolo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato senza l’esistenza dell’artifizio o del raggiro. In altre parole ancora, la truffa ricade quando il soggetto passivo viene indotto in errore.
Quando si parla di truffa aggravata
Ora che (forse!) il reato di truffa è più chiaro, possiamo procedere con il comprendere quando sia lecito parlare di truffa aggravata.
Si discute di truffa aggravata in tre specifiche ipotesi.
Danno commesso verso Stato o ente pubblico
La prima ipotesi di truffa aggravata è legata al fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Ricade in questa prima categoria anche il pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare, o ancora l’ottenimento di fondi pubblici in misura eccessiva rispetto a quanto debito, a causa di spese artificiosamente gonfiate.
Generazione di timore di pericoli immaginari
La seconda ipotesi di truffa aggravata ricade quando il fatto viene commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario. O, ancora, l’errato convincimento di dover eseguire l’ordine di un’autorità pubblica.
Sfruttamento delle altrui debolezze
La terza e ultima ipotesi è quella che possiamo ribattezzare come lo sfruttamento delle altrui debolezze. In altri termini, è truffa aggravata se il atto viene commesso approfittando delle circostanze di tempo, di luogo o di persona (si pensi all’età), tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Tra i tanti esempi, possiamo accennare alla truffa realizzata nei confronti di soggetti anziani, disabili, minori.
Esempi di truffa aggravata
Da quanto sopra abbiamo avuto modo di riassumere, sono davvero numerose le ipotesi di reati di truffa aggravata. Non è dunque possibile elaborare un elenco esaustivo delle varie casistiche.
Si pensi, ad esempio, al truffatore che si finge poliziotto per farsi consegnare del denaro da un’anziana, sostenendo che servono per la copertura di spese in seguito al sinistro subito da un parente. Oppure, si pensi al caso del responsabile di un’associazione, che documenta false spese sostenute dalla stessa, con il solo scopo di ottenere maggiori fondi pubblici.
Non solo: il reato di truffa aggravata scatta anche quando il beneficio non è costituito da un profitto “monetario”.
In altre parole, il truffatore può ottenere un profitto anche quando carpisce la buona fede di una persona per scopi diversi dall’immediato introito di denaro, come ad esempio:
- raccolta di dati sensibili;
- lavoro gratuito di una persona;
- utilizzo illegale del diritto di autore;
- e tanto altro ancora.
Un ventaglio di diverse casistiche evidentemente vasto ed eterogeneo, dinanzi al quale è bene assumere un atteggiamento consapevole e cauto.
Come è punita la truffa aggravata
Come abbiamo avuto modo di sottolineare nel nostro precedente approfondimento, il reato di truffa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con multa da 51 euro a 1.032 euro.
Le sanzioni sono tuttavia più pesanti quando si parla di truffa aggravata. In tal caso, infatti, vi è:
- aumento della reclusione da uno a cinque anni;
- aumento della multa da 309 euro a 1.549 euro.
Prescrizione del reato di truffa aggravata
Il reato di truffa aggravata si prescrive in un periodo di tempo pari a sei anni.
Ricordiamo che con la prescrizione il reato si estingue, per il semplice fatto che dal momento in cui è commesso trascorre un arco temporale senza che si sia giunti a sentenza definitiva. Le conseguenze penali per l’imputato vengono cancellate.
Il Codice penale prevede però che il corso della prescrizione possa essere sospeso o interrotto, e prevede anche che non tutti i reati possono essere prescritti. Non è questo, però, il caso della truffa aggravata, la quale può andare incontro – come abbiamo sopra anticipato – a prescrizione dopo sei anni.
Appare evidente che anche in questo caso sia possibile rinunciare alla prescrizione, qualora – magari – il soggetto potenziale truffatore voglia vedere accertata la propria innocenza.
Procedibilità del reato di truffa aggravata
Contrariamente al reato di truffa, che è procedibile solo dietro querela di parte, il reato di truffa aggravata può essere perseguito anche d’ufficio.
Dunque, una truffa con scarsi danni patrimoniali, o compiuta nei confronti di una persona non ritenuta “debole”, è perseguibile solo dietro una querela di parte.
Di contro, una truffa con danno patrimoniale di rilevante gravità, o avendo approfittato dell’età (giovanissima o avanzata) della vittima, può essere perseguita anche d’ufficio.