Il reato di usura – indice
Cominciamo con oggi una serie di approfondimenti legati al reato di usura, un delitto piuttosto discusso e dibattuto.
In questo nostro primo focus, una panoramica su quanto previsto dall’art. 644 c.p., con uno sguardo alla fattispecie, all’oggetto di tutela e al concetto di interessi usurari.
Cos’è il reato di usura
Come nostra abitudine, cominciamo con uno sguardo a quanto previsto dal legislatore, che nell’art. 644 c.p. prevede, in relazione al reato di usura, che
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
(…)
Prima di procedere oltre, e verificare che cosa stabilisca la legge per gli interessi usurari, soffermiamo ci sugli spunti proposti dai primi due commi della norma.
Proviamo a riassumere i principali:
- il reato si configura al di fuori dei casi previsti dall’art. 643 c.p., ovvero la norma sulla circonvenzione di persone incapaci;
- è un’ipotesi di reato in contratto, contraddistinto dalla condotta illecita manifestatasi nel momento in cui si forma l’accordo;
- l’oggetto della tutela è il patrimonio della parte offesa, la sua libertà morale e l’autonomia contrattuale;
- il soggetto agente, autore del reato, può essere chiunque. Chiunque può essere anche il soggetto passivo. Si tenga conto che nel caso in cui il soggetto passivo sia un imprenditore, un artigiano o un professionista, si applica una circostanza aggravante, di cui si dirà;
- per quanto concerne l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico. Per configurare il reato bisogna dunque che il soggetto attivo abbia la coscienza e la volontà di richiedere interessi o controprestazioni di natura usuraria;
- è un reato a consumazione prolungata: il reato si perfeziona e si consuma nel momento della promessa, ma le successive dazioni di denaro non sono post-fatti irrilevanti penalmente, ma spostano più in avanti la consumazione del reato, con diversi effetti (tra cui il decorso posticipato del termine di prescrizione).
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Tipologie di usura
Torniamo brevemente ad alcuni passaggi dei primi due commi della norma, laddove si fa riferimento alla configurabilità del reato da parte di “chiunque (…) si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità interessi o altri vantaggi usurari”, per poi aggiungere che il reato si configura anche quando qualcuno “procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario”.
Dalla lettura di tale disposizione, la dottrina ha elaborato tre diverse tipologie di usura.
Usura presunta
Si parla di usura presunta indicando il reato di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, in cambio di un prestito di denaro o altra utilità. Gli interessi sono evidentemente il “prezzo” che il debitore paga per la prestazione ricevuta. Per vantaggi si intende ogni tipologia di compenso che viene pagato dal debitore, diverso dagli interessi. Si pensi, ad esempio, alla cessione di beni mobili o immobili, o anche alla prestazione di servizi o di consulenze professionali, di attività personali e sessuali.
L’usura presunta scatta dunque quando il tasso di interesse applicato nel contratto supera quello usurario legale, delle cui modalità di calcolo parleremo in apposito approfondimento.
Usura concreta
L’usura concreta ricorre invece se gli interessi, i vantaggi e i compensi sono inferiori alle soglie usurarie, ma sono comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, se il soggetto passivo versa in un stato di difficoltà economica o finanziaria.
Si tratta di una configurabilità del reato evidentemente differente da quella presunta, che pone particolare rilievo sulle condizioni di debolezza economico – finanziaria del soggetto passivo.
Mediazione usuraria
È la forma usuraria cui fa riferimento il secondo comma dell’art. 644 c.p. Il caso di mediazione usuraria è dunque quello che ricorre quando il soggetto agente pretende, per la sua opera di mediazione, dei vantaggi usurari (usura presunta) o sproporzionati (usura concreta).
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Conclusioni
In questo nostro primo approfondimento sul reato di usura abbiamo avuto modo di introdurre questo delitto contro il patrimonio, e i suoi principali elementi.
Ci siamo quindi soffermati sulle varie tipologie di usura e, in particolar modo, sulla contrapposizione tra usura presunta e usura concreta.
Proprio su questa differenza vogliamo tornare brevemente in sede conclusiva, con un piccolo commento a margina. Appare infatti evidente che se l’usura presunta è facilmente individuabile nel superamento delle soglie d’usura, l’usura concreta ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima e, dunque, costituisce un’ipotesi di più varia verificabilità.
Secondo quanto oramai elabora la consolidata giurisprudenza, la condizione di difficoltà economico – finanziaria riguarderebbe il complessivo insieme delle attività patrimoniale del soggetto passivo, e sarebbe contraddistinta da una generale carenza di risorse e di beni a disposizione.
Non si tratta dunque – prosegue la giurisprudenza prevalente – di un esplicito e mero richiamo al più grave stato di bisogno. Ovvero, di quello stato che fa riferimento a una condizione in cui non vi sono mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie, essenziali.