Il reato di usurpazione – indice
- Nel codice penale
- Proprietà o possesso
- Esercizio arbitrario delle proprie ragioni
- Sconfinamento con aratura del terreno
Il reato di usurpazione è stato introdotto nel nostro ordinamento per tutelare il diritto alle proprietà fondiarie e la loro integrità.
Il legislatore ha inteso infatti proteggere il diritto di proprietà delle cose immobili, sancendo che non sia possibile il furto di esse, e configurando un delitto ogni volta che si procede alla rimozione dei termini apposti ad un bene immobile.
Come abitudine, cerchiamo di comprendere che cosa preveda il codice penale in tal senso, e quali siano gli elementi caratteristici del reato.
Nel codice penale
Il dispositivo dell’art. 631 c.p. introduce il reato di usurpazione tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, sancendo che
chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a duecentosei euro.
Sebbene il dispositivo sia piuttosto contenuto come ampiezza, fin da questa prima analisi è possibile trarre alcune considerazioni di rilevanza:
- è reato comune, ma non è configurabile se la condotta è realizzata dal proprietario del bene immobile;
- la condotta dell’agente deve essere orientata ad una finalità di appropriazione. Deve dunque essere intesa come comportamento materiale che presuppone la conoscenza dell’altrui proprietà del bene immobile;
- è punito a querela della persona offesa, e non è dunque più perseguibile d’ufficio.
Precisiamo inoltre fin d’ora che oggetto materiale della condotta di rimozione o di alterazione (cioè, rispettivamente, di togliere dal luogo ove si trovano, o spostare dalla originaria collocazione) possano essere i termini di confine, nonché ogni cosa, artificiale o naturale, che sia destinata a rappresentare in modo stabile la linea di confine degli immobili secondo usi e consuetudini locali.
A titolo di esempio, possono pertanto costituire termini di confine dei pali o un fosso, un muretto a secco o un filare di alberi, e così via.
Proprietà e possesso
In linea con quanto peraltro abbiamo avuto modo di condividere nel corso dei nostri ultimi approfondimenti sull’invasione di terreni o edifici, e sulla turbativa violenta del possesso di cose immobili, chiariamo che l’art. 631 c.p. sanziona la condotta di chi si appropria, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o ne altera i termini.
Il riferimento al termine “altrui” è da intendersi in senso lato, con un ampliamento rispetto al solo significato che sembrerebbe emergere dalla formale posizione giuridica del diritto di proprietà.
In altri termini, la tutela del legislatore deve essere intesa allargarsi anche al possesso e alla detenzione. La considerazione non deve stupire: l’art. 631 c.p. è chiaramente inteso sanzionare in maniera specifica sanzionare la rimozione o l’alterazione dei termini, per salvaguardare il rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che dai terzi legittimati a farlo.
Dunque, in maniera analoga a quanto già visto in riferimento al reato ex art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), si può ben estendere tali valutazioni anche al delitto di usurpazione ex art. 631 c.p.. Con il termine “altrui”, il legislatore ha evidentemente e chiaramente inteso tutelare non solamente il diritto di proprietà, quanto anche ogni altro rapporto con l’immobile, da parte di soggetto differente dal proprietario, ma interessato in maniera simile o identica alla libertà e all’integrità del bene.
In modo ancora più palese rispetto agli altri delitti contro il patrimonio di cui ci siamo occupati negli ultimi giorni, il legislatore non fa qui espresso riferimento al diritto di proprietà. Dunque, la stessa formulazione della norma è da intendersi non su specifico diritto che la persona offesa può vantare sull’immobile, bensì al rapporto di fatto esercitato dal proprietario o da un terzo.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Per quanto attiene le relazioni del reato di usurpazione con gli altri reati, il delitto oggi in approfondimento non deve essere confuso con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex art. 393 c.p., per cui
- Chiunque (…) potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno.
- Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a duecentosei euro.
- La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
Ricade in tale ipotesi di delitto colui che abbia voluto spostare il confine tra il fondo della sua proprietà e quello del proprietario attiguo. Ma, in sostanza, lo abbia fatto senza ricorrere al giudice, bensì agendo con la coscienza e la volontà di impossessarsi di una striscia di terreno che consideri sua. Non attendere che il giudice formuli specifica pronuncia in proposito farebbe dunque costituire la fattispecie di delitto.
Dalla lettura del testo del codice emerge come la ragione di tale disposizione sia quella di tutelare il monopolio giudiziario nella risoluzione delle controversie tra privati. E, unitamente, a ciò, l’incolumità personale quale interesse del privato.
Sconfinamento con aratura del terreno
Il reato protagonista del nostro odierno approfondimento non deve poi essere confuso con quello di sconfinamento con l’aratura del terreno senza rimozione dei termini. Che, semmai, integra quanto previsto dagli artt. 632 e 633 c.p., rubricati “Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi” e “Invasione di terreni o edifici”.
In tale ipotesi, infatti, autorevoli autori sostengono che, pur essendo reato comune, in realtà dalla descrizione del fatto emergerebbe che il reato possa essere commesso solamente dal proprietario o dal possessore del fondo limitrofo. Di contro, il delitto di usurpazione del terreno può essere commesso anche da una persona diversa da queste ultime.