Vaccinazione anti Covid-19 ai figli – indice:
- Premessa
- Il Tribunale di Parma
- Chi decide dei genitori
- Il Tribunale di Milano
- Tesi sulla vaccinazione agli under 18
- La volontà del minore di vaccinarsi
- Conclusioni
La vaccinazione anti Covid-19 ai figli in Italia è un tema all’ordine del giorno. Il Ministero della salute spinge la comunità parentale a procedere con la vaccinazione dei minori su invito della comunità scientifica nazionale e internazionale.
La preoccupazione per la salute dei propri figli ed in generale dei minori crea una pressione psicologica di non poca importanza nei genitori e in generale nei familiari che si prendono cura di loro. La questione agita gli animi delle coppie unite ma anche di quelle separate e divorziate. Spesso infatti i coniugi o gli “ex” non si trovano d’accordo sulla somministrazione del vaccino anti Covid-19 ai figli. In questi casi l’unico modo per risolvere la lite è rimettere la decisione sulla vaccinazione dei minori all’autorità giudiziaria.
Sono già varie le cause pendenti nei tribunali tra genitori: ad oggi in particolare si è affermato un orientamento a seguito delle pronunce del Tribunale di Parma dell’11 ottobre 2021 e del Tribunale di Milano del 22 ottobre 2021.
Entrambe le pronunce hanno autorizzato il genitore favorevole alla vaccinazione a prendere la decisione in autonomia senza il consenso dell’altro e senza trascurare la posizione del minore circa la volontà di procedere o meno con la vaccinazione.
Premessa: come funziona la vaccinazione anti Covid-19 ai figli minori
I minori non avendo la capacità di agire sono soggetti alla responsabilità genitoriale attribuita ad entrambi i genitori dall’articolo 316 del codice civile.
In virtù di tale responsabilità i genitori rappresentano i figli minori nel compimento di atti civili e ne amministrano i beni fino alla maggiore età. Così stabilisce l’articolo 320 del codice civile.
Fino alla maggiore età, dunque, sono i genitori a decidere congiuntamente, se entrambi titolari della responsabilità genitoriale, delle cure mediche dei figli.
La responsabilità genitoriale viene mantenuta da entrambi i genitori anche dopo l’intervento di accordi di separazione e divorzio. Per la stessa logica le decisioni inerenti la salute del minore vengono prese di comune accordo dai genitori separati o divorziati. Così stabilisce l’articolo 337-ter del codice civile.
Nel caso di un trattamento sanitario come la vaccinazione, i genitori che accompagnano il figlio minore a sottoporsi alla vaccinazione devono firmare il modulo del consenso informato per consentire ed autorizzare l’esecuzione. Il solo genitore che accompagna il figlio minore a sottoporsi alla vaccinazione deve alternativamente:
- dichiarare di aver acquisito il consenso dell’altro genitore impossibilitato a presenziare;
- mostrare la delega lui attribuita dall’assente;
- dichiarare di essere l’unico genitore ad esercitare la responsabilità genitoriale.
La sentenza del Tribunale di Parma sulla vaccinazione anti Covid-19 ai figli
Un padre ricorreva al Tribunale ordinario per dirimere la lite insorta con la moglie madre dei suoi due figli minori circa la vaccinazione anti Covid-19 di questi ultimi. L’uomo, in generale favorevole alla vaccinazione, eseguita su se stesso, era favorevole alla vaccinazione dei figli mentre la donna aderiva all’ideologia no-vax. I figli, dopo aver ricevuto il benestare del proprio medico curante circa lo stato di salute, si mostravano favorevoli alla vaccinazione ma la madre negava il consenso. Il padre pertanto si rivolgeva al giudice chiedendo, nel caso in cui non si fosse trovato un accordo in sede di udienza di comparizione, di poter decidere autonomamente circa la vaccinazione anti Covid-19 dei figli.
Con memoria difensiva la moglie eccepiva e contestava quanto segue:
- in primo luogo la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario, soffermandosi sul fatto che nel caso di specie la controversia atteneva una scelta discrezionale dei genitori e non l’esercizio della responsabilità genitoriale ex lege. Solo in questo secondo caso la giurisdizione sarebbe spettata al Tribunale ordinario;
- in secondo luogo l’incompetenza per materia del tribunale. Se la controversia poteva essere motivo di pregiudizio al benessere dei figli minori la competenza doveva spettare al Tribunale per i minorenni;
- la qualificazione del ricorso;
- la prevalenza dei rischi derivanti dalla vaccinazione anti Covid-19 sui minori rispetto ai benefici. La memoria citava alcuni studi internazionali e sottolineava la fase sperimentale in cui si trovavano i farmaci contro la malattia.
La memoria si concludeva con la richiesta al giudice di rilevare, in via principale, il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, in subordine l’incompetenza del Giudice ordinario ed in ulteriore subordine il rigetto delle domande dell’attore.
Chi decide se vaccinare il figlio minore contro il Covid-19?
All’esito del processo il giudice ha attribuito al padre il potere di decidere da solo e senza il consenso della madre in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid – 19 ai figli minori e ha condannato la donna al pagamento delle spese di lite.
Le motivazioni riportate dal giudice in merito alla decisione sono eterogenee: alcune sono strettamente connesse all’emergenza epidemiologica altre attinenti alle questioni di carattere processuale e all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Le questioni processuali
In particolare dalla sentenza si ricava che:
- i figli minori erano favorevoli alla vaccinazione e il certificato del medico di famiglia non riportava controindicazioni alla vaccinazione;
- non era stata rilevata nessuna carenza di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla responsabilità genitoriale né incompetenza per materia in favore del Tribunale dei minorenni. Nel caso di specie la responsabilità genitoriale era esercitata da entrambi i coniugi. In caso di contrasto tra questi l’articolo 316 del codice civile attribuisce al giudice ordinario la competenza a dirimere la lite se le questioni su cui verte la controversia sono di particolare importanza come la salute;
Il giudice richiamava inoltre:
- della precedente giurisprudenza di merito e di legittimità che aveva dato atto della competenza del Tribunale ordinario in materia di responsabilità genitoriale e
- l’articolo 38 delle disposizioni attuative al codice civile sulla competenza del tribunale per i minorenni che non richiama l’articolo 316 c.c.
Le evidenze scientifiche e la posizione ideologica no-vax
Le altre motivazioni del giudice si basano su:
- la posizione ingiustificata della resistente aderente ad una ridotta fascia di pensiero, già denominata in sentenza come ideologia no-vax. La donna ignorava le autorizzazioni alla vaccinazione dei minori date dall’EMA e dall’AIFA. Ignorava inoltre l’invito del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico alla vaccinazione degli adolescenti che auspicava l’estensione della possibilità di vaccinazione agli under 12;
- il collaudo di almeno 4 vaccini attualmente disponibili che smentisce la qualità di essere farmaci in sperimentazione;
- l’aver rilevato che “la comunità scientifica nazionale e internazionale concordemente ritiene che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e interazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, sia i singoli sia la collettività, con un rapporto rischi – benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione”.
Il decreto del tribunale di Milano sulla vaccinazione anti Covid-19 ai figli minori
Altra pronuncia coerente con quella del Tribunale di Parma è il decreto del Tribunale di Milano del 22 ottobre 2021.
Il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla richiesta di un padre di decidere in autonomia sulla vaccinazione anti Covid-19 della figlia minore. La bambina era nata dalla relazione affettiva con una donna aderente all’ideologia no-vax. L’uomo chiedeva di esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale ritenendo che il diritto della madre potesse essere limitato. La coppia, non legata da vincolo matrimoniale, aveva riconosciuto la bambina e successivamente aveva cessato la convivenza. Il Tribunale per i minorenni di Milano aveva affidato la bambina al Comune di Arese e deciso per il collocamento presso la madre. Il giudice aveva affidato ai servizi sociali il compito di regolare i tempi di frequentazione della bambina con il padre, di avviare la bambina ad un percorso di supporto psicoterapeutico di sostegno e di invitare la giovane coppia ad iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità.
Il ricorso e l’udienza
Nel ricorso il padre lamentava che:
- la madre della bambina non aveva prestato il consenso alla vaccinazione;
- il medico di famiglia non sostenesse controindicazioni alla somministrazione del vaccino alla bambina dallo stato di salute regolare.
L’ente affidatario della minore invece era rimasto inerte circa l’assumere una decisione sulla vaccinazione giustificandosi sul fatto che il vaccino non è obbligatorio.
Si tenne l’udienza innanzi al Presidente del Collegio in cui furono udite le parti e la bambina, dalle cui parole risultava titubanza e perplessità nell’effettuare il vaccino. Sebbene la madre volesse far credere diversamente, o si convincesse di ciò, tali dubbi e perplessità nella figlia scaturivano dalle sue idee. La donna infatti non aveva eseguito la vaccinazione neppure su sé stessa. Mostrava di voler rispettare le perplessità della figlia e che riteneva essere maturate mediante gli ascolti televisivi e gli scambi di informazioni con i compagni di scuola.
I giudici hanno accolto il ricorso e in prima battuta hanno rilevato come “appare con chiarezza che il pensiero di Valeria rispecchia un chiaro e preciso orientamento materno”.
La vaccinazione anti Covid-19 ai figli
La donna infatti, come già accennato, non aveva praticato la vaccinazione su sé stessa, sebbene avesse comunicato ai giudici di non essere contraria.
Quando il compagno la sollecitò a vaccinare la bambina lei espresse forti dubbi e perplessità sulla sicurezza della vaccinazione negli under 18. La donna dichiarava di voler attendere ancora qualche tempo e maggiori sicurezze scientifiche. La donna riportava a sostegno della propria tesi parte del parere della Commissione del Comitato nazionale di bioetica del 29.07.2021.
Il Collegio tuttavia rilevava come la donna avesse riportato soltanto alcuni passaggi del parere trascurando la più ampia e diversa portata argomentativa che gli scriventi avevano sollevato con tale documento. Fra i capisaldi del testo infatti il tribunale riporta nella sentenza il seguente parere della Commissione “la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica”.
La posizione di chi è no-vax
I giudici inoltre rilevano come la signora, oltre ad aver trascurato i capisaldi del parere della commissione, avesse ignorato:
- il rischio di contagio che procurava ogni giorno a sé stessa e agli altri durante l’attività lavorativa a contatto con il pubblico in quanto assicuratrice;
- “il monito del Presidente della Repubblica che in data 28.7.2021 ha detto che la vaccinazione è un dovere morale e civico … la pandemia non è ancora alle nostre spalle, il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso e soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo”.
In aggiunta non aveva fornito idonee giustificazione al tribunale della propria scelta di non vaccinarsi.
La commissione del CNB inoltre sosteneva l’importanza di sostenere gli adolescenti propensi alla vaccinazione e di incoraggiare quelli di opinione contraria informandoli dei benefici della vaccinazione per sé stessi e per le persone che li circondano. La madre invece non avrebbe fornito adeguate informazioni alla figlia, la quale avrebbe così fatto proprie le ideologie materne.
I giudici proseguono facendo un’analisi di dati relativi alla sicurezza e all’efficacia dei vaccini sui minori. In particolare si esprimono sui bambini nella fascia di età tra i 12 e i 16 anni e una serie di studi e di documenti prodotti da enti, società e organi consultivi dello stato. Tra i più noti AIFA, ISS, EMA, FSA, CDC, SIP.
La volontà del minore di sottoporsi alla vaccinazione
Fatte tali considerazioni il Collegio ritiene doveroso permettere alla bambina di esercitare il suo diritto all’ascolto. Tale diritto è tutelato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia con legge 276/1991.
Precedenti pronunce della Cassazione hanno sottolineato l’importanza dell’ascolto del minore capace di discernimento ritenendolo addirittura requisito di validità della pronuncia del giudice.
In tali termini ad esempio si è discusso nella recente sentenza n. 23804/2021 in cui si è detto che “l’audizione è una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l’interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto. L’ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell’interesse del medesimo”.
La stessa Corte tuttavia concludeva affermando che “tale prioritario rilievo non determina l’obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse”.
Sulla base di tale indirizzo della Corte di Cassazione il Tribunale di Milano ha ritenuto di non adeguarsi alle volontà della bambina in quanto volontà palesemente condizionate dal pensiero materno.
Conclusioni
Di rilievo risultano infine le seguenti parole scritte nel decreto: “le decisioni in campo medico sanitario sono in alcuni casi troppo delicate e complesse, oltre che di estrema rilevanza riguardando la salute del minore, per poter essere valutate da un ragazzino di 14 anni soprattutto quando, come nel caso di specie, le informazioni sono state
veicolate in modo non chiaro e certamente non completo, oltre che già orientate da una decisione aprioristica assunta da un genitore, la madre”.
Il Tribunale di Milano si era già espresso nei termini di limitare la responsabilità genitoriale nel caso di contrarietà alla vaccinazione anti Covid-19. Il Collegio adito intende dare seguito a tale orientamento ritenendo che il padre fosse il genitore più idoneo a tutelare la salute della minore. In esito infatti lo ha autorizzato a procedere in autonomia alla vaccinazione della bambina, informandola a mezzo di personale specializzato, della opportunità di vaccinarsi.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio