Il versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne – indice:
- Il mantenimento del figlio maggiorenne
- La vicenda in primo grado
- Il secondo grado di giudizio
- Il terzo grado di giudizio
- La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione si è pronunciata pochi giorni fa sul mantenimento del figlio maggiorenne. La pronuncia in particolare verteva sul versamento diretto dell’assegno al figlio. La decisione della Suprema Corte ha negato la possibilità dell’obbligato alla corresponsione dell’assegno di decidere di versare l’assegno direttamente al figlio divenuto maggiorenne, anche in presenza di un accordo con il beneficiario e l’ex coniuge ovvero anche se il contributo corrisposto è stato effettivamente utilizzato dal figlio per mantenersi. Solo un provvedimento del giudice infatti, ai sensi dell’articolo 337-septies, primo comma, del codice civile, può stabilire che l’assegno di mantenimento venga corrisposto direttamente all’avente diritto.
Il mantenimento del figlio maggiorenne
Ai sensi del codice civile i figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento quando non sono economicamente autosufficienti oppure quando sono affetti da handicap.
L’articolo 337-septies del codice civile recita: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Come si legge nella norma sopra riportata dunque in sede di separazione e divorzio il giudice può disporre che un genitore contribuisca al mantenimento del figlio mediante l’assegno di mantenimento. Il beneficiario dell’assegno tuttavia può perdere il diritto all’assegno se volontariamente non si trova un’occupazione, se è passato un certo periodo di tempo dal completamento del percorso di studi o, logicamente, se acquisisce un reddito tale da metterlo in grado di mantenersi.
Fin d’ora, tuttavia, non sono stati esauriti tutti i dubbi circa le modalità di corresponsione dell’assegno. L’assegno può essere corrisposto all’ex coniuge che convive con il figlio, il quale assume la posizione di creditore, anche se ne beneficia il figlio, oppure direttamente al figlio che assume direttamente la posizione di creditore. A chiarire tuttavia quando può aversi l’una o l’altra ipotesi è stata la Corte di Cassazione intervenuta con l’ultima pronuncia ovvero l’ordinanza 9700/2021. La vicenda verrà esposto nelle prossime righe.
I fatti della vicenda sul versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne e il primo grado di giudizio
La vicenda attiene un nucleo familiare composto da una coppia di genitori e un figlio.
La coppia nel 2002 si separa in via giudiziale e il Tribunale di Padova dichiara il marito obbligato al mantenimento del figlio minore.
Nel 2011 la donna chiede l’intimazione di pagamento tramite un atto di precetto al marito di una consistente somma di denaro a titolo di assegno di mantenimento per il figlio non versato.
L’uomo si oppone all’esecuzione deducendo di aver sempre adempiuto il proprio obbligo. In particolare tale obbligo sarebbe stato adempiuto fino ad una certa data pagando il mantenimento alla moglie e successivamente, dopo poco tempo che il figlio era divenuto maggiorenne, direttamente a quest’ultimo.
Il Tribunale nel 2014 accoglie l’opposizione e conferma quanto opposto dall’uomo. Giustifica la propria decisione sulla base degli accordi intercorsi tra marito, moglie e figlio, allegati agli atti, ritenendoli validi ai fini della modulazione del pagamento dell’assegno.
Il secondo grado di giudizio
La donna, soccombente in primo grado, ricorre in appello, sede in cui risulta vincitrice. La Corte d’Appello adita, quella di Venezia, scardina completamente quanto sostenuto dal Tribunale di primo grado ritenendo che:
- il beneficiario dell’assegno di mantenimento è il figlio che fino a quando non raggiunge la maggiore età non può essere creditore dell’assegno di mantenimento. Fino a tale data ma anche successivamente l’assegno dev’essere corrisposto pertanto all’altro genitore;
- si può in alternativa corrispondere l’assegno direttamente al figlio divenuto maggiorenne soltanto qualora si sia pronunciato in tal senso un giudice modificando le condizioni di separazione o divorzio;
- la richiesta in pagamento diretto dev’essere effettuata dal figlio maggiorenne su propria volontà, cosa che non era avvenuta nel caso di specie;
- non rileva l’utilizzo del denaro corrisposto al figlio per il mantenimento in assenza di un provvedimento giurisdizionali di modifica delle condizioni di separazione.
La sentenza di appello viene così impugnata in Cassazione dall’ex marito sulla base di due motivi. Resiste e deposita memoria la donna con controricorso.
I motivi su cui si fonda il ricorso in Cassazione
Con il primo motivo che forma il ricorso in Cassazione, l’uomo contesta il non aver la Corte d’Appello considerato quanto dichiarato dall’ex moglie in sede di interrogatorio non formale. Risultava infatti da tale occasione che la donna, creditrice dell’assegno, fosse d’accordo insieme con l’ex marito e il figlio che l’assegno venisse corrisposto direttamente a quest’ultimo. In secondo luogo l’uomo fa un altro appunto ritenendo che la Corte del merito avesse trascurato di considerare che solo in secondo grado di giudizio la donna avesse iniziato a negare che la corresponsione dell’assegno al figlio costituisse adempimento dell’obbligo di mantenimento. In tal modo veniva, contrariamente a quanto ammesso dalle norme processuali, modificato il contenuto della domanda originaria.
Con il secondo motivo di ricorso l’uomo contesta la violazione e falsa applicazione degli articoli 155-quinquies e 337-septies del codice civile. In particolare sostiene che;
- è possibile tramite accordo extragiudiziale modificare le modalità di corresponsione dell’assegno di mantenimento;
- il figlio, una volta raggiunta la maggiore età, diventa il creditore del contributo di mantenimento;
- la domanda circa il pagamento dell’assegno spetta al figlio e in subordine al genitore qualora quest’ultimo resti inerte.
La Cassazione considera entrambi i motivi infondati e nel prossimo paragrafo si spiegherà perché.
La Cassazione e il versamento diretto del mantenimento al figlio
I giudici di Corte sostengono l’infondatezza del primo motivo di ricorso sulla base del fatto che la Corte d’Appello ha accolto l’opposizione in quanto in assenza di un provvedimento giurisdizionale che modifica le condizioni di separazione e divorzio l’obbligato al mantenimento non può essere autorizzato a corrispondere l’assegno ad un soggetto diverso dal creditore stabilito nelle condizioni. Risultava pertanto per la Corte d’appello irrilevante prendere in considerazioni le dichiarazioni confessorie che esplicitavano il contenuto di un accordo tra le parti. Così infatti non fu fatto.
Nel secondo motivo, le convinzioni errate del ricorrente sono due spiega la Corte:
- che l’obbligato al mantenimento e il debitore possano di comune accordo modificare le condizioni di separazione e divorzio;
- che ciò sia previsto nell’articolo 337-septies del codice civile.
La prima convinzione è errata perché solo un giudice può determinare e modificare l’ammontare dell’assegno di mantenimento dei figli. L’interesse protetto dall’obbligazione nascente di mantenimento è indisponibile dalle parti. Il provvedimento che stabilisce chi è debitore e chi creditore dell’assegno pertanto non può essere modificato senza l’intervento dell’autorità giurisdizionale.
Il versamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne è possibile solo se stabilito con provvedimento del giudice
C’è tuttavia un’alternativa ammessa, affermano i giudici. L’alternativa è che il creditore dell’assegno individui un soggetto che riceva il pagamento in suo luogo e liberi il debitore dall’obbligazione. La figura in questione, individuata dalla Corte come “adiectus solutionis causa”, si ritrova nell’articolo 1188 del codice civile, primo comma. Secondo tale norma “Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo”. Nel caso di specie gli atti non riportavano alcun riferimento all’articolo 1188 del codice civile. Non riportavano ovvero l’individuazione da parte della creditrice del figlio quale sostituto a ricevere il pagamento. Ben diverso, afferma la Corte, è pattuire la modifica del soggetto creditore indicato nel provvedimento giudiziale di separazione. Un accordo in tal senso infatti è nullo e inefficace.
La Corte infine ritiene assolutamente errata l’interpretazione effettuata dal ricorrente del primo comma dell’articolo 337-septies del codice civile. Non dovrebbe sorgere alcun dubbio circa il significato della disposizione leggendola secondo la corretta analisi grammaticale. “Il giudice (soggetto grammaticale della disposizione) può disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente e in tal caso (cioè quando il giudice lo abbia disposto) l’assegno è versato direttamente all’avente diritto. La norma dunque non ammette dubbi sul fatto che il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, anzi che al genitore convivente, non è una facoltà dell’obbligato ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria”. Così si legge verso la conclusione dell’ordinanza.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio