Il reato di vilipendio alla nazione: quando si configura – indice:
Gli insulti alla nazione, secondo un recente orientamento giurisprudenziale meglio precisato nel prosieguo di questo articolo, anche se vengano rivolti per il solo motivo di sfogarsi, sono punibili per vilipendio, secondo quanto comminato dal codice penale italiano. Il caso della Sentenza della Cassazione n° 28730/2013 che ha visto la condanna di un 71enne per aver apostrofato in modo non certo lusinghiero, il Paese in un momento di sfogo o di rabbia.
In questa circostanza a nulla sono valsi i rilievi che la difesa ha portato all’attenzione del giudice, con riferimento alla circostanza che l’articolo 291 del Codice Penale sia incostituzionale in quanto in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione, inerente alla libertà di manifestare il proprio pensiero. La Suprema Corte, ha invece ritenuto in diritto che non si profilasse alcun elemento di incostituzionalità del suindicato articolo, in considerazione della circostanza che il vilipendio alla Nazione non possa considerarsi come espressivo del proprio pensiero ove si tratti di espressioni brutalmente offensive nei riguardi della stessa Nazione, e prive di qualsivoglia argomentazione critica obiettiva.
Il reato previsto dal codice penale e la libera manifestazione di pensiero
Il Vilipendio alla Nazione è il reato di cui all’articolo 291 del Codice Penale. Chiunque pubblicamente offenda (villpenda) la nazione è punito con una multa da 1.000 a 5.000 euro, si tratta dunque di un delitto e non di una semplice contravvenzione, e la pena infatti è quella della multa e non quella dell’ammenda.
Il legislatore ha valutato come particolarmente grave dunque questo tipo di reato. Per la Corte di Cassazione l’uomo, i cui fatti sono risalenti al 2005, fermato per un normale controllo da parte dell’arma dei Carabinieri, si è reso colpevole di villipendio consigliando in maniera colorita alle forze dell’ordine di occuparsi di altri problemi senza soffermarsi su un faro non funzionante della propria auto.
Apostrofando l’Italia con un paese di M. l’uomo è stato condannato con sentenza che ha bocciato la tesi tenuta dall’avvocato dell’uomo, secondo il quale si trattava solo di un sfogo, rivendicando il diritto alla libera manifestazione di pensiero.
A chi devono essere rivolte le parole oltraggiose alla nazione per aversi vilipendio
La Suprema Corte è inoltre entrata nel dettaglio del reato in commento, interpretando la norma nel senso che non sia necessario, per parlarsi di vilipendio alla nazione, che le parole oltraggiose siano rivolte a soggetti od istituzioni specifiche, mentre sia da considerarsi invece sufficiente che le parole offensive nei riguardi, in generale della Nazione italiana, siano lesive dell’onore o del prestigio della Nazione stessa. La Suprema Corte entra nel merito della qualificazione giuridica del reato in essere.
L’elemento soggettivo dello stesso è di dolo generico e non specifico. È di per sé sufficiente che l’agente pronunci parole in presenza di una o più persone, e che tali parole siano lesive della dignità, dell’onore o del decoro della Nazione italiana. Non ha rilievo la circostanza che tali parole oltraggiose siano pronunciate con finalità di sfogo e senza il fine specifico di offendere la Nazione o i cittadini dello stesso: di qui la fondamentale rilevanza della distinzione fra dolo generico e specifico con riferimento al caso sottoposto al vaglio della Corte.
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