Violazione degli obblighi di assistenza familiare e assegno di mantenimento – indice:
- Gli obblighi di assistenza familiare
- Gli artt. 570 e 570-bis c.p.
- I fatti esposti nella sentenza
- I motivi del ricorso
- L’inammissibilità
- Il giudizio di diritto
Con la sentenza n. 11195 del 23 marzo 2021 la Cassazione penale stabilisce che integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per i figli minori all’ex coniuge anche se questi non si trovano in stato di bisogno.
Gli obblighi di assistenza familiare
Il codice civile determina gli obblighi di assistenza familiare. Tali obblighi nascono dal matrimonio e dal rapporto tra genitori e figli. Gli obblighi nascenti dal matrimonio riguardano il legame coniugale e sono, ai sensi dell’articolo 143 del codice civile:
- la fedeltà;
- l’assistenza morale e materiale;
- la collaborazione nell’interesse della famiglia e
- la coabitazione.
Alla nascita di un figlio sorgono in capo ai coniugi che diventano genitori altri obblighi nei confronti del figlio. In questo caso gli obblighi sono determinati dall’articolo 147 del codice civile nell’obbligo di “mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis”.
L’articolo 315-bis del codice civile stabilisce tutti i diritti del figlio che sono difesi dalla legge e di cui i genitori devono garantire il pieno esercizio.
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
Il codice penale contiene due disposizioni che disciplinano il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La prima, l’articolo 570, che indica quando c’è reato in costanza di matrimonio. La seconda, l’articolo 570-bis, che stabilisce le pene applicabili quando c’è reato in caso di separazione, divorzio o nullità del matrimonio.
L’articolo 570 del codice penale
Ai sensi dell’articolo 570 del codice penale:
“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge”.
Il 570-bis
L’articolo 570-bis invece recita:
“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli“.
I fatti oggetto della sentenza n. 11195 del 2021 della Corte di Cassazione
Lo scorso marzo la Corte di Cassazione, sezione penale, ha condotto un giudizio di legittimità circa il ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d’appello che confermava la condanna al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e relative sanzioni.
Si introduce il giudizio facendo un quadro della situazione familiare del ricorrente. In sede di separazione personale dei coniugi il ricorrente, padre di tre figli minori, viene onerato dell’obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno di mantenimento per i tre figli pari a 300 euro mensili.
Non adempiendo tale obbligo, l’uomo viene denunciato per reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’articolo 570 del codice penale. Il tribunale adito lo condanna e lo sottopone alle relative sanzioni con alcuni sconti di pena per attenuanti generiche.
L’uomo ricorre in appello contestando la sentenza del tribunale di primo grado non ottenendo un provvedimento migliorativo ma anzi confermativo di quello di primo grado. Per tale motivo ricorre in cassazione.
I motivi posti alla base del ricorso
Oltre alle questioni di natura strettamente processuale che in tal sede non interessano il motivo principale su cui il ricorrente ha basato il ricorso è il seguente.
L’uomo giustificava il mancato adempimento degli obblighi scaturenti dagli accordi di separazione in tema di mantenimento dei figli minori per i seguenti motivi:
- i figli non si trovavano in stato bisogno in quanto mantenuti dalla madre e dai genitori di lei;
- aveva incontrato difficoltà economiche che gli impedivano di adempiere a tali obblighi;
- era sempre stato diligente nell’adempiere i propri doveri di padre. Aveva garantito la presenza costante che deve tenere un genitore, nonché contribuito ai bisogni sanitari ed educativi dei minori.
Con il ricorso inoltre l’uomo chiedeva una riduzione delle pene applicate in primo grado. Affermava che i giudici di primo e secondo grado non avrebbero considerato che:
- gli ex coniugi avevano regolato i propri rapporti patrimoniali prima dell’imputazione a reato con un accordo privato;
- le spese da lui sostenute per i viaggi da e per una certa destinazione e le difficoltà economiche da lui incontrate.
L’inammissibilità del ricorso
Ai suddetti motivi riportati dal ricorrente la Corte contesta, ritenendo inammissibile il ricorso, i seguenti fatti:
- l’accordo regolativo delle pendenze patrimoniali tra gli ex coniugi era stato formalizzato solo dopo la commissione dell’illecito. La formalizzazione dell’accordo inoltre era avvenuta in sede di ricorso per la richiesta di ottenimento di una sentenza di nullità del matrimonio. Ricorso che poi non è stato depositato né vagliato dal giudice civile;
- i giudici hanno ritenuto la pena inflitta in primo grado e confermata nel secondo completamente equa rispetto alla violazione del mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento di ben tre figli. Ed anche sulla base del fatto che il ricorrente presentava già un precedente penale;
- nei giudizi di primo grado e di merito si era dimostrato che l’uomo non era nell’assoluta impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni economiche;
- nel calcolo dell’importo dell’assegno di mantenimento in sede di separazione era già stato tenuto conto delle spese di viaggio che avrebbe dovuto sostenere e di cui lamentava il peso economico nel ricorso.
Si riserva particolare attenzione alle altre motivazioni nel paragrafo successivo in quanto costituenti il vulnus del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Il giudizio di diritto della Corte di Cassazione sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare
Il ricorso proposto dall’uomo, come già accennato, viene dichiarato inammissibile e i motivi ritenuti infondati.
Con particolare riguardo alle motivazioni prodotte dal ricorrente esposte nel paragrafo precedente la Corte ha affermato che:
“Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti; e che la minore età del figlio, a favore del quale é previsto l’obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza, con la conseguenza che il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore”.
Con specifico riferimento all’adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli minori inoltre i giudici stabiliscono che “il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell’obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, ospitando i figli nella propria abitazione e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell’assegno su cui l’altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minore”.