Il reato di violenza sessuale – indice:
- L’articolo 609-bis c.p.
- La consumazione del reato
- Consenso e ubriachezza
- In ambito familiare
- Processo e materiale multimediale
- Le circostanze aggravanti
- Le circostanze attenuanti
- Le sanzioni penali
- La violenza su minorenni
- La procedibilità a querela
- La procedibilità d’ufficio
- L’articolo 609-quater
- Altri reati sessuali
- La prescrizione del reato
La violenza sessuale è un reato disciplinato dagli articoli 609-bis e seguenti del codice penale. L’articolo 609-bis, che delinea gli elementi integranti la fattispecie, è stato inserito nel codice penale con la legge n. 66 del 1996 che ha abrogato le vecchie delle vecchie norme del codice penale contro la violenza sessuale e ne ha introdotte di nuove.
Tale reato trova la propria collocazione nel codice penale tra i delitti contro la personalità individuale. È un reato procedibile a querela della persona offesa salvo si configurino una delle ipotesi previste dal codice in cui è prevista la procedibilità d’ufficio. La procedibilità ha termine di un anno, periodo al termine del quale il reato non è più perseguibile.
La violenza sessuale ex articolo 609-bis del codice penale
L’articolo 609-bis del codice penale recita:
“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
La definizione di “atti sessuali”
La Corte di Cassazione penale ha chiarito che cosa la legge intenda per atti sessuali e quando dunque si possono dire compiuti ai fini del reato di violenza sessuale.
Alla sentenza n. 33045 del 29/10/2020 risale la pronuncia più recente in merito:
“Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., la nozione di «atti sessuali» implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a «compiere» o a «subire» tali atti, rispetto ai quali devono ritenersi estranei gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi costretti ad assistervi, o di “voyeurismo” che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non coinvolgono la corporeità sessuale del soggetto passivo, nemmeno in termini di tentativo”.
La consumazione del reato
Le modalità di consumazione del reato sono:
- la violenza;
- la minaccia;
- l’abuso di autorità.
Con riguardo all’ultima modalità la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27326 del 16/07/2020 ha affermato che:
“In tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità che costituisce, unitamente alla violenza o alla minaccia, una delle modalità di consumazione del reato previsto dall’art. 609-bis cod. pen., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali”.
La Suprema Corte in tale occasione ha voluto chiarire che l’abuso di autorità, dunque, può verificarsi non solo quando la condotta venga posta in essere da un’autorità pubblica ma anche ad esempio da un datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente.
Le altre modalità di consumazione del reato
La norma incriminatrice inoltre vieta l’induzione a compiere o subire atti sessuali:
- con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa. L’esempio emblematico della fattispecie si ha quando la persona offesa si trova in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti;
- con inganno da parte del colpevole che finge di essere altra persona.
Inferiorità fisica o psichica della persona offesa, consenso e ubriachezza
Con riguardo alla prima ipotesi e all’esempio riportato della vittima che si trova in stato di ebbrezza la Cassazione con sentenza n. 8981 del 05/12/2019 ha stabilito che:
“In tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, nel caso di alterazione causata dall’assunzione di alcool è configurabile il reato di cui all’art. 609-bis, comma secondo, n.1, cod. pen. quando l’agente, approfittando della condizione della vittima, la induce a compiere o subire atti sessuali ai quali la stessa non avrebbe, altrimenti, prestato il consenso”.
La fattispecie prevista con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica può aversi anche senza la minaccia della persona offesa, afferma la Cassazione nella sentenza 16348 del 2021. La minaccia infatti è richiesta soltanto nell’ipotesi disciplinata dal primo comma della norma.
Si configura invece quale aggravante del reato l’aver compiuto gli atti sessuali dopo aver provocato o agevolato l’assunzione di bevande alcoliche, narcotiche o stupefacenti allo scopo di poter dar luogo agli atti sessuali. Così ha affermato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10596 del 19/03/2020 rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 2, del codice penale: “è necessario che l’assunzione, da parte della vittima, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti sia stata provocata o agevolata dall’autore del reato e sia funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali, sì che deve escludersi la stessa quando egli abbia solamente approfittato della condizione discendente da tale assunzione“.
Violenza sessuale in ambito familiare e reato di maltrattamenti in famiglia
La giurisprudenza della Corte di Cassazione offre numerosi spunti per trattare del reato di violenza sessuale in ambito familiare.
In tale ambito la circostanza di inferiorità fisica o psichica della persona offesa può dipendere anche, come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 6148 del 08/10/2020, “dalla minore età accompagnata da una situazione familiare che renda la persona offesa vulnerabile alle richieste dell’agente o da una condizione di menomazione strumentalizzata per accedere alla sfera intima della persona minore, così ridotta a mezzo per soddisfare l’altrui libidine”.
Un’altra sentenza interessante, di recente produzione, la n. 35700 del 23/09/2020, consente invece di citare in questa sede il reato di maltrattamenti in famiglia. Tale reato è un delitto collocato nel codice penale all’interno dei delitti contro la famiglia ed è fattispecie di reato diversa ed autonoma rispetto al reato di violenza sessuale seppur commesso in ambito familiare.
Il delitto di maltrattamenti può tuttavia essere assorbito da quello di violenza sessuale, afferma la corte nella suddetta sentenza, “soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa”. Vi è concorso tra i due reati invece “in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza”.
Utilizzo di materiale multimediale nel processo per reato di violenza sessuale
La Corte di Cassazione con sentenza n. 31515 del 22/07/2020 ha ammesso l’utilizzo di materiale multimediale ai fini del miglior esito delle indagini per il reato di violenza sessuale.
Quanto stabilito dal giudice in tale sentenza è stato che:
“Le riprese audio-video, disposte previa autorizzazione del giudice, delle effusioni e dei rapporti sessuali tra l’indagato e la minore vittima di violenza sessuale, intrattenuti all’interno di un domicilio privato, sono utilizzabili in quanto configurano intercettazioni di comportamenti comunicativi, ancorché di tipo non verbale, espressivi di interazione ed idonei a trasmettere contenuti del pensiero o stati d’animo”.
Le circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale
L’articolo 609-ter del codice penale stabilisce le circostanze aggravanti del reato. Queste determinano un aumento delle pene di un terzo, della metà o del doppio.
Quando le pene sono aumentate di un terzo
Le pene per il reato di violenza sessuale sono aumentate di un terzo se il reato è stato commesso:
- nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
- con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
- all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
- con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
Pena aumentata della metà o raddoppiata
La pena è aumentata fino alla metà nell’ipotesi prevista dall’articolo 609-duodecies ovvero quando il reato è compiuto con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
L’ultimo comma dell’articolo 609-ter stabilisce che la pena è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici.
Il giudice invece raddoppia la pena se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Le circostanze attenuanti
L’ultimo comma dell’articolo 609-bis prevede che nei casi in cui il reato sia valutato dal giudice come meno grave questi può applicare la pena base diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si tratta di un’ipotesi di circostanza attenuante ad effetto speciale. Le circostanze ad effetto speciale sono previste dal terzo comma dell’articolo 63 del codice penale e sono quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.
Sulla valutazione che deve operare il giudice circa la minore gravità del fatto per l’applicazione della suddetta attenuante si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 6713 del 26/01/2021. Il testo della massima giurisprudenziale riporta che “In tema di violenza sessuale, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza o meno della circostanza attenuante della minore gravità del fatto prevista dall’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazioni di ospitalità, dovendo considerarsi unicamente, attraverso una valutazione globale, il grado di compromissione del bene tutelato“.
Alcune sentenze sulle circostanze attenuanti del reato di violenza sessuale
In una pronuncia meno recente la stessa giurisprudenza si riconosceva nel seguente orientamento: “In tema di violenza sessuale, gli elementi di valutazione rilevanti ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante della minore gravità del fatto ex art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. – costituiti dai mezzi, dalle modalità esecutive, dal grado di compressione della libertà sessuale subito dalla vittima, dalle condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, dall’occasionalità o dalla reiterazione delle condotte, nonché dalla consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici – devono essere, altresì, utilizzati per la determinazione della misura della riduzione della pena nell’ambito dell’ampia forbice edittale prevista dalla norma”. Questo è quanto è quanto emerso nella sentenza n. 35695 del 18/09/2020.
La sentenza n. 16440 del 22/01/2020 invece è emblematica di un caso in cui il giudice non ha riconosciuto la ricorrenza della circostanza attenuante del fatto di minore gravità. Quanto si ricava dalla massima della sentenza è che:
“In tema di violenza sessuale, anche in caso di solo sopravvenuto dissenso della vittima al rapporto sessuale è legittimo il diniego della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, quando, per i mezzi, le modalità esecutive della condotta, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, e le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, si realizzi una significativa compromissione della libertà sessuale“.
Com’è punito il reato di violenza sessuale
La pena base prevista per il delitto di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis è la reclusione dai sei ai dodici anni. Tale pena è applicata anche alla fattispecie autonoma di atti sessuali con minori di cui all’articolo 609-quater. La legge tuttavia prevede l’aumento, di un terzo, di due terzo, della metà o del doppio o la diminuzione delle pene al ricorrere delle circostanze aggravanti o attenuanti.
Sono tuttavia previste anche delle pene accessorie alla pena principale inflitta con condanna o con patteggiamento. Tali pene accessorie sono previste dall’articolo 609-nonies del codice penale e sono:
- la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
- l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno;
- la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa;
- l’interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua;
- la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.
Se il reato è stato commesso contro una persona che non aveva ancora compiuto gli anni diciotto al momento della commissione del fatto la sentenza di condanna o patteggiamento comportano in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
Non è mai invocabile a propria discolpa l’ignoranza dell’età minore di anni diciotto della persona offesa, salvo si provi l’inevitabilità, in ogni caso di reato commesso ai sensi degli articoli 609-bis, quater, quinquies, octies e undecies.
Le misure di sicurezza personali
Il terzo comma dell’articolo 609-nonies prevede l’applicazione di misure di sicurezza per la durata minima di un anno quando c’è condanna al reato di violenza sessuale nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter o condanna ai sensi degli articoli 604-quater, quinquies e octies.
Le misure di sicurezza che vengono applicate a seguito della condanna sono:
- l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
- il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
- l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
La violazione di tali misure qualora disposte ha rilevanza penale in quanto comporta, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 609-nonies, la reclusione fino a tre anni.
La pena per la violenza sui minorenni
La violenza sessuale commessa in danno di persona minorenne è punita con la pena della reclusione dai sei ai dodici anni aumentata di un terzo.
La pena della reclusione dai sei ai dodici anni è aumentata della metà se la persona in danno della quale il reato è compiuto non aveva compiuto i quattordici anni al momento della commissione del fatto.
La pena è raddoppiata se la violenza sessuale è compiuta in danno di persona che non ha compiuto i dieci anni.
A seguito di condanna sono inoltre applicate le pene accessorie di cui si è parlato nelle righe precedenti.
Non si confonda il reato di violenza sessuale su minorenni con il reato di atti sessuali con minorenni di cui si parlerà nelle righe successive. Le due ipotesi di reato, sebbene abbiano in comune la natura di delitti e la pena applicata, sono due fattispecie autonome.
La procedibilità a querela del reato
Il reato di violenza sessuale, anche quando commesso con una delle circostanze aggravanti ex articolo 609-ter, è procedibile a querela di parte. Lo stabilisce il primo comma dell’articolo 609-septies del codice penale.
La querela, che costituisce la dichiarazione della persona offesa di voler procedere alla punizione del reato, dev’essere proposta entro dodici mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato e non è revocabile.
Quando il reato di violenza sessuale è procedibile d’ufficio
Il secondo comma dell’articolo 609-septies stabilisce che si procede d’ufficio, e dunque in assenza di una dichiarazione di volontà della persona offesa di voler procedere alla punizione del reato, se il fatto è commesso:
- nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
- se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Nella sentenza n. 8213 del 12/11/2020 la Corte di Cassazione ha precisato che:
“In tema di reati sessuali, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio assume rilevanza, ai fini della procedibilità di ufficio, ai sensi dell’art. 609-septies, comma quarto, n. 3, cod. pen., non solo quando si pone in diretta relazione con la condotta criminosa, ma anche quando, pur collocandosi il comportamento illecito fuori dall’esercizio delle funzioni, la stessa abbia agevolato la commissione dell’abuso, rendendo la persona offesa maggiormente vulnerabile per la soggezione psicologica derivante da dette funzioni”.
Gli atti sessuali su minorenni: articolo 609-quater del codice penale
Configura un’ipotesi autonoma di reato sessuale quello di atti sessuali con minorenni previsto all’articolo 609-quater del codice penale. Non si tratta di ipotesi di violenza sessuale bensì di comportamento vietato dal nostro ordinamento giuridico e penalmente rilevante.
La violenza sessuale su minorenni è prevista e disciplinata come circostanza aggravante del reato di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis del codice penale. L’articolo 609-quater infatti precisa “al di fuori delle ipotesi previste all’articolo 609-bis”. Le due fattispecie di reato condividono la sanzione base applicata dal legislatore ovvero la reclusione da sei a dodici anni.
Il primo comma di tale articolo recita:
“Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza”.
Se la persona ha compiuto gli anni sedici, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza che compie con tale persona atti sessuali abusando dei poteri connessi alla propria posizione è punito con la reclusione da tre a sei anni. Così prevede il secondo comma dell’articolo 609-quater.
Circostanze aggravanti e attenuanti della fattispecie ex articolo 609-quater del codice penale
È circostanza aggravante di tale ipotesi di reato, che comporta un aumento della pena, il compimento di atti sessuali con il minore di anni quattordici anni quando tali atti sono stati compiuti o solo promessi in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità.
Anche in tale ipotesi di reato la legge prevede l’applicazione della circostanza attenuante speciale della diminuzione della pena fino ai due terzi nei casi di minore gravità.
La pena è raddoppiata se gli atti sessuali sono compiuti con persona che non ha ancora compiuto i dieci anni.
Atti sessuali e corruzione di minorenne: la fattispecie di reato sessuale ex articolo 609-quinquies del codice penale
Nella categoria dei reati sessuali commessi a danno di persone minorenni rientra la fattispecie disciplinata all’articolo 609-quinquies del codice penale chiamata corruzione di minorenni.
La fattispecie di reato è inserita fra le norme che disciplinano la violenza sessuale ma non è posta in essere con l’esercizio della violenza.
La condotta di tale fattispecie può anche essere di induzione del minore a compiere o subire atti sessuali.
Il reato è un delitto ed è punito con la reclusione che è aumentata se il soggetto attivo del reato è l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.
La prescrizione del reato di violenza sessuale ex art. 609-bis
Dopo dodici mesi dalla notizia di reato il reato non è più perseguibile a querela della persona offesa.
La prescrizione del reato tuttavia, ovvero il decorso del tempo che elimina la pretesa dello stato alla punizione del reato, è regolata dall’articolo 157 del codice penale.
Tale norma prevede al secondo comma che “Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante”.
La prescrizione estingue il reato.