Il contratto di vitalizio assistenziale – indice:
Dalla fattispecie contrattuale tipica della rendita vitalizia disciplinata agli articoli 1872 e seguenti del codice civile discendono una serie di contratti atipici quale risultato dell’espressione dell’autonomia privata. Tra le figure più ricorrenti che si sono affermate nella prassi (ma che non esauriscono le possibili espressioni dell’autonomia privata) si hanno il contratto di mantenimento, il contratto di vitalizio alimentare e quello di vitalizio assistenziale. Tali figure contrattuali nate dalla prassi giuridica sono state studiate, differenziate e denominate dalla dottrina, mentre la giurisprudenza tende a sovrapporle. In realtà, discendendo dall’istituto della rendita, presentano dei caratteri comuni ma si distinguono sotto alcuni aspetti e pertanto è bene individuarle come diverse figure contrattuali.
Nell’odierno approfondimento si va ad approfondire il contratto di vitalizio assistenziale con riguardo agli elementi tipici del contratto (causa, oggetto, forma, accordo delle parti) ed operando un confronto con il contratto di rendita vitalizia.
Cos’è il contratto di vitalizio assistenziale
Il contratto di vitalizio assistenziale è uno strumento giuridico che, insieme alle altre tipologie contrattuali atipiche suddette, si pone in risalto per la sua utilità nei confronti di quei soggetti che hanno bisogno di ricevere costantemente assistenza materiale e morale.
Prima di procedere con l’analisi di tale figura contrattuale bisogna tuttavia riprendere alcuni concetti sulla rendita vitalizia. A norma dell’articolo 1872 del codice civile “La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale”.
Discendendo da tale figura tipica il contratto di vitalizio assistenziale vede due parti: il vitaliziante e il vitaliziato. Il primo si obbliga ad eseguire una prestazione di dare e di fare. Il secondo, beneficiario della prestazione, si obbliga a cedere un bene mobile o immobile o un capitale.
La particolarità del vitalizio assistenziale sta nella prestazione a carico del vitaliziante che, come si vedrà, è per lo più morale e spirituale che materiale. Il contratto di vitalizio assistenziale infatti anche per questo si differenzia dalla rendita vitalizia. La Cassazione, con sentenza n. 27914/2017, ha affermato infatti che “il contratto atipico di cd. “vitalizio alimentare” differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l’accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle proprie qualità personali…”. I giudici parlano di “vitalizio alimentare” in quanto tendono a non distinguere fra loro le varie tipologie di contratti di vitalizio ma quanto detto è applicabile anche al vitalizio assistenziale.
L’oggetto del contratto di vitalizio assistenziale
Dall’oggetto del contratto di vitalizio assistenziale discendono le obbligazioni a carico delle parti. L’oggetto del contratto si identifica con le prestazioni che nel complesso le parti sono tenute ad adempiere reciprocamente.
Il vitaliziato si obbliga a cedere un capitale o un bene mobile (qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica) o mobile registrato o immobile in cambio dell’assistenza che gli sarà prestata dal vitaliziante. Qualora venga ceduto il bene immobile in cui dimora abitualmente, il vitaliziato può mantenere la qualità di usufruttuario o il diritto di abitazione. In tal senso si è espresso il Tribunale di Padova il 9 aprile 2010.
È il tipo di assistenza che il vitaliziante è tenuto a prestare che caratterizza il contratto di vitalizio assistenziale e lo distingue dalle altre fattispecie contrattuali dello stesso genere.
Con il vitalizio assistenziale infatti la prestazione a carico del vitaliziante è prevalentemente quella di offrire assistenza morale al vitaliziato e solo in via residuale una assistenza di tipo materiale. L’assistenza materiale quale la fornitura di ciò che è necessario materialmente per vivere e dunque alimenti, vestiti, pulizia, cure mediche e via dicendo è per lo più prestazione tipica dei contratti di mantenimento e di vitalizio alimentare.
Dalla prestazione di assistenza morale discende il carattere di infungibilità della prestazione stessa e del soggetto che la presta, salvo che gli accordi intercorsi tra le parti nel contratto non abbiamo individuato anche terze persone che possano prestare assistenza al vitaliziato.
La forma del contratto di vitalizio assistenziale
Il contratto di vitalizio assistenziale deve rispettare i requisiti di forma previsti per la rendita vitalizia. Andrà pertanto redatto nella forma scritta ad substantiam a pena di nullità.
Con la forma scritta infatti può essere dettagliato il contenuto dell’obbligo assistenziale con riguardo agli aspetti qualitativi e quantitativi. Saranno perciò formalizzate le prestazioni del vitaliziante aventi per lo più carattere morale e spirituale come la compagnia, i tempi di visita e altre modalità di assistenza della stessa natura anche con riferimento ai tempi e i luoghi. Se vi sono inoltre prestazioni materiali anch’essere potranno essere dettagliatamente definite nel contratto per evitare possibili contenziosi.
Come già accennato, le prestazioni di natura spirituale e morale sono infungibili salvo che le parti abbiano preso accordi in senso diverso. In tale ultimo caso verranno individuate nel contratto eventuali persone terze di gradimento del vitaliziato che potranno assisterlo in luogo del vitaliziante.
L’aleatorietà del contratto
Un altra caratteristica del contratto di vitalizio assistenziale che lo accomuna a quello di rendita vitalizia è l’aleatorietà. L’alea è quel rischio che ciascuna parte si assume alla stipula di un contratto sui vantaggi/svantaggi che possono derivare dal rapporto giuridico instaurato. Nei vitalizi questo elemento è molto marcato in quanto le corrispettive prestazioni potrebbero risultare sbilanciate ad esempio per la morte molto prossima del vitaliziato ovvero, viceversa, per la lunga durata della vita del vitaliziato rispetto al corrispettivo dell’assistenza prestata.
La mancanza di aleatorietà nel contratto ne determina la nullità. Si è pronunciata in tal senso la Cassazione nella sentenza n. 4825/2016 in cui ha affermato che “Il contratto di vitalizio ha natura di contratto aleatorio, postulando la esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea è riscontrabile tutte le volte in cui l’entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per età: in tali ipotesi il contratto è nullo per difetto di causa”.
Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale può avvenire in ogni caso per inadempimento del vitaliziante. In tal caso il vitaliziato può rivolgersi al giudice e chiedere la risoluzione del contratto. In ogni caso è opportuno inserire nel contratto un’apposita clausola che preveda la risoluzione per inadempimento.
La risoluzione del contratto per inadempimento dichiarata dal giudice comporta:
- la restituzione del bene ceduto al vitaliziato;
- eventualmente una somma a favore del vitaliziante quale corrispettivo delle prestazioni eseguite.
Per quanto riguarda l’onere della prova nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto, con ordinanza n. 1080/2020 la Cassazione ha stabilito che il vitaliziato “deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”.
Quando si può avere inadempimento del vitaliziante
Si giustifica quanto appena affermato in relazione ad un orientamento della Corte di Cassazione pronunciatasi nella sentenza n. 2940/2004. Nella vicenda oggetto di giudizio, in particolare, il contratto di vitalizio assistenziale aveva ad oggetto lo scambio di reciproche prestazioni consistenti in:
- trasferimento della proprietà di un appartamento da parte del vitaliziato al vitaliziante;
- assistenza e mantenimento del vitaliziato in quell’appartamento fino alla sua morte a cura del vitaliziante.
Il vitaliziante ha sempre adempiuto alla prestazione ma al momento della richiesta di ricovero in struttura specializzata per la non autosufficienza del vitaliziato la Corte Suprema ha ritenuto che tale temporaneo inadempimento all’obbligo costituisse inadempimento di non scarsa importanza tale da determinare la risoluzione del contratto.
Quando non si ha inadempimento del vitaliziante
Si cita inoltre un’ipotesi in cui la Cassazione ha negato l’inadempimento del vitaliziante e la risoluzione del contratto. Si legge quanto segue nella sentenza n. 14796/2009:
“Non è causa di risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale per inadempimento del vitalizzante il sopravvenuto decesso, nel corso del rapporto, del beneficiario delle prestazioni alimentari e di cura, perché il sopraggiungere della morte del vitaliziato nel corso del rapporto nato dalla stipulazione del contratto comporta soltanto l’estinzione della prestazione periodica al cui adempimento si è obbligato il vitaliziante”.
Donazione modale e vitalizio assistenziale
L’articolo 793 del codice civile introduce l’istituto della donazione modale. “La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata”.
La donazione modale si avvicina per scopo al vitalizio assistenziale quando ad esempio un soggetto anziano dona la propria abitazione ad una persona fidata (donatario) istituendo l’onere in capo a questa di prestargli cura e assistenza fino alla sua morte.
Lo stesso fine perseguito con il contratto di vitalizio assistenziale pertanto può essere raggiunto con il contratto di donazione. In particolare quando si configura una fattispecie di donazione con onere di assistenza. In tal caso al contratto di donazione viene apposto un onere o “modus”. Tale elemento è ulteriore rispetto alla donazione e allo spirito di liberalità che la muove. Il donante vuole perseguire un fine ulteriore e decide di farlo limitando il beneficio del donatario.
I due istituti tuttavia vanno tenuti ben distinti in quanto aventi differente natura giuridica. La donazione infatti è caratterizzata dallo spirito di liberalità del donante, mentre il contratto di vitalizio è fonte di obbligazioni in capo ad entrambe le parti ed è oneroso.
La causa della donazione inoltre è la liberalità mentre quella del contratto è l’aleatorietà.